sabato,Aprile 20 2024

Ionadi, respinto il ricorso della minoranza. Arena: «Hanno vinto i cittadini»

La reazione a caldo del primo cittadino dopo il pronunciamento del Tribunale amministrativo contro la richiesta di annullamento delle elezioni: «Voltata pagina, si lavori in un clima sereno e costruttivo»

Ionadi, respinto il ricorso della minoranza. Arena: «Hanno vinto i cittadini»

Rimane saldamente al suo posto il sindaco di Ionadi Antonio Arena. Nella giornata di ieri, com’è noto, la seconda sezione del Tar della Calabria ha, infatti, deciso di rispedire al mittente le istanze della componente d’opposizione “I.o.n.a.d.i” guidata da Nazzareno Fialà, tese all’annullamento delle elezioni comunali svoltesi nel giugno scorso.

«A vincere – ha affermato a caldo il primo cittadino – non è stata l’Amministrazione Arena, ma i cittadini di Ionadi nella loro interezza. L’augurio è che, voltata pagina e messe da parte polemiche e inutili tensioni, in Consiglio si possa finalmente instaurare un clima sereno e costruttivo, tale da consentire a tutti noi di procedere a ritmo ancora più spedito e, quindi, di produrre frutti copiosi a favore della comunità».

La minoranza, all’indomani del voto, aveva denunciato irregolarità ed anomalie nei seggi 2 (riguardanti un verbale in bianco e discrepanze tra i numeri delle persone iscritte a votare, la somma delle schede scrutinate e quelle autenticate) e 4 (utilizzo di schede “ballerine” con stranezze numeriche nel verbale del sabato), a suo parere utili a chiedere l’invalidità “dei verbali di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale”, nonché “di tutti gli atti e le operazioni elettorali di interesse e dagli stessi presupposti, collegati e conseguenti”.

I giudici del Tar calabrese, al contrario, trattati i vari aspetti della vicenda hanno, in conclusione, ritenuto che “dai contestati verbali siano emerse certamente varie irregolarità e lacunosità nella loro compilazione, ma che non sia stato provato, con ragionevole certezza, che le stesse abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale. In particolare – aggiungono nella sentenza – nell’ambito delle censure mosse da parte ricorrente, non sono risultati elementi che comprovino con certezza l’esistenza della cosiddetta ‘scheda ballerina’, né l’esistenza di irregolarità di una gravità tale da configurare le gravi ipotesi di illegalità individuate dalla giurisprudenza come idonee a travolgere le elezioni; ciò in adesione alla recente giurisprudenza sostanzialistica in materia (Cons. Giust. Amm. Sicilia n.46/2014; Tar Puglia Lecce, sez. I, n.3155/2014) e al generale principio di ‘conservazione dell’atto’, che comporta l’applicazione dell’istituto dell’illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla ‘stabilità del risultato elettorale’ (Tar Calabria Catanzaro, sez. II, 10 aprile 2015, n.686)”.

Rigettato il ricorso, il collegio della seconda sezione presieduto da Nicola Durante ha, infine, stabilito che, in virtù della complessità delle questioni trattate, “si ravvisano eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti”.

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