venerdì,Marzo 29 2024

Rifiuti: la Regione condannata per la revoca del finanziamento al Comune di San Nicola da Crissa

Accolto il ricorso dell’avvocato Domenico Colaci e dichiarata l’illegittimità e l’inefficacia dei decreti dirigenziali regionali

Rifiuti: la Regione condannata per la revoca del finanziamento al Comune di San Nicola da Crissa

La prima sezione civile del Tribunale di Catanzaro ha condannato la Regione Calabria – in persona del presidente della giunta regionale (legale rappresentante pro tempore) – accertando l’illegittimità e l’inefficacia dei decreti dirigenziali, e di un’ordinanza di ingiunzione, con i quali era stato revocato il finanziamento concesso al Comune di San Nicola da Crissa per l’esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune si era posto, fra l’altro, quale capofila del raggruppamento di Comuni costituito con Capistrano, Pizzoni, Vazzano e Vallelonga, stipulando nel 2010 con la Regione Calabria un bando preordinato alla raccolta differenziata dei rifiuti. Per il Tribunale, nel caso di specie non è dato rinvenire l’acclarato inadempimento da parte del Comune di San Nicola da Crissa. «L’opera prestata dal Comune – si spiega nella sentenza del Tribunale – non sembra oggetto di inadempimento ed, in particolare i motivi addotti dalla Regione Calabria per giustificare la revoca del finanziamento non sono fondati in quantol’obiettivo del 35,6% della raccolta differenziata è stato conseguito dai cinque Comuni facenti parte del raggruppamento». [Continua in basso]

Una veduta di San Nicola da Crissa

Nessun inadempimento, dunque, può essere «addebitato al Comune di San Nicola da Crissa che – sottolineano i giudici – ha espletato correttamente il servizio di raccolta differenziata ed ha impiegato a tal fine il finanziamento concesso nel 2010. Né valgono i rilievi della Regione, la quale ha asserito l’omesso deposito della documentazione utile alle verifiche, mentre risulta che questa documentazione è stata trasmessa dal Comune. L’intervento della Regione è risultato smentito, il piano di lavoro è stato suddiviso e svolto in attività dettagliatamente individuata dalla proposta approvata dall’ente regionale».

E’ stata quindi considerata illegittima e, pertanto, inefficace la decadenza dal rapporto convenzionale di finanziamento unilateralmente disposta dalla Regione Calabria con ordinanza ingiunzione del 2 maggio 2014, con la quale è stato disposto il recupero della somma di 116850,18 euro. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’avvocato Domenico Colaci per il Comune di San Nicola da Crissa e la dichiarazione di illegittimità e inefficacia dei decreti con i quali la Regione Calabria aveva disposto la revoca del finanziamento. La Regione è stata condannata anche alla rifusione in favore del Comune di San Nicola da Crissa delle spese processuali liquidate in complessivi 10.185,00 euro.

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