sabato,Aprile 20 2024

Revoca fondi al testimone di giustizia Cricelli, competente il giudice ordinario

Il Tar del Lazio dichiara il proprio difetto di giurisdizione. L’imprenditore di Tropea fra i principali testi d’accusa contro i clan La Rosa e Mancuso

Revoca fondi al testimone di giustizia Cricelli, competente il giudice ordinario

Dovrà essere riproposto entro tre mesi dinanzi al giudice ordinario il ricorso del testimone di giustizia di Tropea, Domenico Cricelli, contro la Prefettura di Vibo Valentia e il commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura per l’annullamento del provvedimento con cui è stato revocato, limitatamente all’importo di  126.081,00 euro, il precedente decreto n. 444 del 30.9.2011, di concessione dell’elargizione di  142.026,00 euro in favore del ricorrente quale vittima di estorsione e di usura. E’ quanto stabilito dal Tar del Lazio che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario in quanto la controversia attiene alla fase successiva dell’impiego dell’elargizione già concessa precedentemente, e quindi alla fase esecutiva del rapporto, con la conseguenza che il ricorrente Domenico Cricelli è sotto questo profilo titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario. L’imprenditore Domenico Cricelli, difeso dall’avvocato Roberto Colagrande, è stato uno dei più importanti testi dell’accusa nel processo “Odissea” contro il clan La Rosa di Tropea e nel processo “Dinasty” contro il clan Mancuso di Limbadi e Nicotera.

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