mercoledì,Aprile 24 2024

Revocata la sorveglianza speciale a Giuseppe Mancuso

La Corte d’Appello di Catanzaro accoglie il ricorso della difesa per il figlio del defunto boss Pantaleone Mancuso

Revocata la sorveglianza speciale a Giuseppe Mancuso

Revocata la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Limbadi) nei confronti di Giuseppe Mancuso, 42 anni, figlio del defunto boss della ‘ndrangheta Pantaleone Mancuso, detto “Vetrinetta”. E’ quanto deciso dalla Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione – presieduta dal giudice Fabrizio Cosentino (Domenico Commodaro e Pietro Scuteri giudici consiglieri) in accoglimento di un ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Leopoldo Marchese. La sorveglianza speciale era stata applicata a Giuseppe Mancuso dal Tribunale di Vibo – su proposta del questore – nel giugno del 2014 e per la durata di cinque anni. Per i giudici d’appello, il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia “non è sorretto da adeguate argomentazioni logiche  e giuridiche in punto di valutazione della ricorrenza degli elementi necessari a fondare il quadro di pericolosità per Mancuso”. Per i giudici se potevano ravvisarsi i presupposti per l’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di Giuseppe Mancuso nell’anno 2006 per la durata di tre anni, “non può ravvisarsi oggi l’esistenza a carico di Giuseppe Mancuso di un quadro di attuale e reale pericolosità, trattandosi di soggetto raggiunto da episodi specifici lontani nel tempo, comunque significativamente non oltre il 2010, e non attualmente inquadrabile in alcuna delle categorie soggettive previste dalla legge sulla sorveglianza speciale”. Le condotte delittuose di Giuseppe Mancuso, fanno notare ancora i giudici d’appello, sono risalenti nel tempo senza la necessaria reiterazione di analoghe condotte. I giudici ricordano anche che Giuseppe Mancuso è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia dal reato di associazione mafiosa nel processo “Black money” (il pm Marisa Manzini aveva chiesto per lui 19 anni di reclusione) e condannato solo ad un anno e sei mesi per violenza privata. La contestazione del reato di associazione mafiosa era stata spiegata in aula dal colonnello del Ros, Giovanni Sozzo – uno dei principali investigatori dell’inchiesta richiamato ora anche nel provvedimento di revoca della sorveglianza – con il fatto che l’ipotesi investigativa in base alla quale avrebbe preso il posto del padre detenuto Pantaleone Mancuso (“Vetrinetta”), si “fondava sull’esperienza in indagini di criminalità organizzata dalle quali si apprendeva – spiegano i giudici riportando il ragionamento del colonnello – che allorchè il capo di un’organizzazione si trova ristretto o limitato nei movimenti, è il figlio maschio ad assumere il ruolo direttivo in sostituzione del genitore e sull’evidenza riscontrata che Pantaleone Mancuso, sottoposto a misura di sicurezza al momento dell’uscita dal carcere, aveva adottato sofisticati sistemi per evitare di essere intercettato”. Per i giudici dii primo grado del Tribunale di Vibo tale ragionamento dell’investigatore non basta tuttavia a poter condannare un imputato per il reato di associazione mafiosa. Inoltre, gli elementi “probatori raccolti durante le indagini non hanno consentito di suffragare tale ipotesi”. Per la Corte d’Appello – Sezione Misure di Prevenzione – tale giudizio “deve essere confermato anche ai fini del presente giudizio di prevenzione, non risultando allo stato altri elementi nuovi da cui possa desumersi il suo ruolo di associato, in considerazione del fatto che dalle conversazioni trascritte nella sentenza non emerge un ruolo definito e certo di Giuseppe Mancuso in merito alle condotte indicative del reato associativo. Il provvedimento impugnato – scrivono i giudici della Corte d’Appello, Sezione Misure di Prevenzione – ha inoltre del tutto omesso del tutto di confrontarsi con quanto in via documentale apportato dalle difese, nel corso del giudizio prevenzionale, circa elementi positivi di dimostrazione della carenza di pericolosità da parte di Giuseppe Mancuso, ad esempio attraverso le dichiarazioni di Andrea Mantella che dopo aver schiaffeggiato proprio Giuseppe Mancuso, veniva chiamato a rapporto dal padre Luni Mancuso il quale, apprese le circostanze che avevano provocato tale reazione nei confronti del figlio, lo pregava di lasciarlo stare perchè anche se lui non vale niente è sempre uno dei loro, sminuendo così del tutto la valenza criminale di Giuseppe Mancuso”. 

 

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