martedì,Aprile 16 2024

Corruzione all’Accademia Fidia: Cassazione annulla con rinvio sui sequestri preventivi

Per la Suprema Corte si è assistito al silenzio del Tribunale di Vibo su diversi rilievi difensivi, oltre al fatto che per la confisca i termini di raffronto della sproporzione del denaro e dei beni devono fissarsi nel reddito dichiarato

Corruzione all’Accademia Fidia: Cassazione annulla con rinvio sui sequestri preventivi

La seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del 24 marzo dello scorso anno del Tribunale di Vibo Valentia con la quale erano stati rigettati i ricorsi, in sede di riesame, proposti nell’interesse di Rosa Maria Dell’Olio, Carmine Caratozzolo, Davide Licata, Michela Licata, Michele Licata, Rossella Marzano ed altri indagati (non ricorrenti in Cassazione) avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 2 marzo 2021 avente ad oggetto i conti correnti, le carte di credito e di debito ad essi collegati di titolarità, di contitolarità o con delega a favore degli indagati, nonché di tutti i rapporti bancari, comprensivi dei contratti, depositi a risparmio, dossier titoli, depositi in cassette di sicurezza, buoni fruttiferi postali, libretti postali, depositi amministrati, titoli azionari e/o obbligazionari, fondi di investimento, finanziamenti, intrattenuti con qualsiasi istituto di credito o postale, operante o esistente sull’intero territorio nazionale, intestati o comunque riconducibili agli indagati nonchè delle attività imprenditoriali ai medesimi collegate. [Continua in basso]

L’accusa

Michele Licata

Secondo l’ipotesi accusatoria, i sunnominati indagati avrebbero posto in essere un’associazione per delinquere (Davide Pietro Licata e Michele Licata, quali promotori, Carmine Francesco Caratozzolo e Michela Licata, quali organizzatori e Rossella Paola Marzano, quale partecipe) finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica nonché del reato di riciclaggio «in considerazione del fatto che i promotori, costitutori ed organizzatori dell’associazione criminale, mediante un articolato sistema di società ed associazioni all’interno delle quali venivano occultati i proventi dell’attività illecita di compravendita di titoli e certificati, avrebbero ostacolato l’identificazione della provenienza del denaro». Gli approfondimenti investigativi consentivano di ricostruire una rete di istituti formativi (paritari e artistici/musicali) che avrebbero illecitamente prodotto, in cambio di denaro o altre utilità, titoli di studio e attestati, oltre che operato assunzioni fittizie, al fine di favorire la partecipazione dei beneficiari a concorsi pubblici per l’assunzione di personale docente e A.T.A. (Assistente Tecnico Amministrativo): condotte che sarebbero state agevolate e rese possibili grazie alla corruzione di un funzionario del ministero dell’istruzione, il quale era incaricato, fra l’altro, delle attività ispettive e di controllo degli istituti provati accreditati al Miur. Avverso tale provvedimento, gli indagati Rosa Maria Dell’Olio, Carmine Francesco Caratozzolo, Davide Pietro Licata, Michela Licata, Michele Licata e Rossella Marzano hanno proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

Secondo il Tribunale di Vibo Valentia, l’analisi patrimoniale e societaria nonché le relative acquisizioni investigative «hanno evidenziato come Licata Davide Pietro, Licata Dimitri, Licata Michele, Licata Michela, Caratozzolo Carmine, Marzano Rossella, abbiano impiegato in attività finanziarie apparentemente lecite, il denaro proveniente dalla commissione dei delitti contestati»; inoltre, sul piano individuale, si è ritenuto come l’analisi patrimoniale abbia dimostrato «una netta sperequazione tra gli introiti dichiarati e le spese effettuate, con conseguente riprova di un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi percepiti, essendosi in tal modo messo in luce come le ulteriori spese fossero fronteggiate mediante l’impiego di capitali illeciti e non tracciati, o comunque non derivanti da precedenti accantonamenti di cui nessuno risultava disporre».

Per la Cassazione, però, ai fini dell’applicazione della confisca «i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti: questo tipo di raffronto risulta, nella fattispecie, totalmente omesso. In aggiunta a tale mancanza, va ancora una volta registrato il silenzio del giudicante – sottolinea la Suprema Corte – sui dedotti rilievi difensivi che avevano messo in luce che: con riferimento a tutti i ricorrenti, la ravvisata sperequazione si fondasse sugli indicatori Istat usati per determinare la spesa media familiare, aventi un carattere meramente indicativo, da leggersi necessariamente alla luce degli ulteriori dati accertati in sede di indagine; per il nucleo familiare di Davide Licata, Rossella Marzano e Michela Licata si era omesso di considerare la presenza di altri rilevanti dati fattuali relativi ad entrate straordinarie nonchè di indicare quali acquisti effettuati fossero da ritenersi indicativi di un tenore di vita superiore alle proprie possibilità».

Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia cui dovrà far seguito un nuovo giudizio con l’osservanza dei principi di diritto sopra enunciati. Nel collegio di difesa gli avvocati Giuseppe Di Renzo, Giovanni Vecchio, Francesco Lione, Domenico Malvaso e Michele Novella.

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