mercoledì,Aprile 24 2024

Droghe leggere e ingente quantità: il caso alle Sezioni Unite della Cassazione

Accolti i rilievi dei difensori di Stefano Polito, 47enne di Joppolo condannato dai giudici di merito per mille di marijuana

Droghe leggere e ingente quantità: il caso alle Sezioni Unite della Cassazione

La quarta sezione penale della Cassazione, pronunciatasi sul ricorso redatto dagli avvocati Francesco Capria e Gianfranco Giunta – discusso in aula dall’ avvocato Francesco Calabrese – ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in merito alla configurabilità dell’ingente quantitativo, ex art. 80 comma 2 DPR 309/90, con riferimento alle “droghe leggere”. [Continua dopo la pubblicità]

La vicenda trae origine da una piantagione di marijuana composta da oltre mille piante, rinvenuta nel comune di Joppolo, dalle quali emergeva, all’esito delle analisi di laboratorio, che fosse possibile ricavare oltre 70.000 dosi medie singole.

Sul punto, i giudici di merito, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 36258/2012, ric. Biondi, avevano affermato che in questi casi  l’aggravante su citata fosse ravvisabile quando la quantità detenuta fosse superiore a 2.000 volte il valore massimo (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006.

Il ritrovamento della piantagione

Sul punto, l’avvovato Capria, con l’ausilio di una consulenza tecnica, ha evidenziato che diversi erano le possibilità di accesso alla piantagione, così come diversi erano i punti dai quali poter prelevare l’acqua per poterla irrigare. Aspetti su cui dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite della Cassazione.

I due difensori di Stefano Polito, 47 anni, di Joppolo – avvocati Capria e Giunta – nei motivi di ricorso, al contrario, avevano fatto rilevare che, in base ad un più recente filone giurisprudenziale della Suprema Corte, si fosse sviluppata una diversa interpretazione del criterio del quantitativo indicato nella pronuncia Biondi, essendosi affermato che l’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non fosse ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4.000 volte (e non 2.000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per detta sostanza nella su citata tabella allegata al Decreto Ministeriale.

Si era, ancora, evidenziato che l’applicazione di tale nuovo moltiplicatore (4.000) si rendeva necessario al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali del 2012 in conseguenza dell’annullamento del Decreto ministeriale del 2006 che, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile.

L’avvocato Francesco Capria

Ne derivava, nel caso di interesse, ad avviso dei due difensori, che in virtù del principio attivo accertato nella sostanza sequestrata (70.000 dosi medie singole, pari ad 1,7 Kg di principio attivo) e sulla base dei nuovi principi giurisprudenziali su citati, dovesse dichiararsi l’insussistenza della suddetta aggravante, in quanto non fosse superato il limite soglia (80.000 dosi medie singole pari a 2 Kg di principio attivo). La Suprema Corte, ritenendo di dover nuovamente risolvere il contrasto creatosi nella giurisprudenza di legittimità ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso per la risoluzione della problematica d’interesse.

Le Sezioni Unite dovranno, anche, affrontare i motivi di ricorso riguardanti la responsabilità dell’imputato Stefano Polito (condannato a 6 anni dai giudici di merito) dovendo stabilire se la piantagione rinvenuta fosse riconducibile a lui.

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