giovedì,Aprile 25 2024

Centro accoglienza migranti a Briatico, il Cds “bastona” Viminale e Prefettura di Vibo

Illegittimo il rifiuto a fornire alla cooperativa Monteleone l’accesso agli atti per valutare la gestione dell’amministratore prefettizio 

Centro accoglienza migranti a Briatico, il Cds “bastona” Viminale e Prefettura di Vibo

E’ stato respinto dalla terza sezione del Consiglio di Stato (Franco Frattini presidente, giudice estensore Massimiliano Noccelli) l’appello del Ministero dell’Interno avverso la sentenza con la quale il Tar di Catanzaro il 12 ottobre dello scorso anno ha annullato il diniego opposto dalla Prefettura di Vibo alla cooperativa sociale “Monteleone services” che aveva chiesto l’accesso agli atti per acquisire la rendicontazione della gestione dell’amministratore giudiziario, per il periodo dal 18 ottobre 2017 al 1° dicembre 2018, con tutte le pezze giustificative di spesa e di entrata, relativa al servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati svolto nel Centro di accoglienza di Briatico. La Monteleone services – società cooperativa sociale Onlus, già cooperativa sociale Monteleone Servizi è stata sottoposta alla misura della straordinaria e temporanea gestione limitatamente al servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati nel Centro di accoglienza di Briatico. 

La richiesta della cooperativa è stata motivata con riferimento all’interesse a redigere il bilancio relativo all’anno 2018 nonché per l’esercizio del diritto-dovere della cooperativa di valutare l’operato dell’amministratore straordinario, allo scopo di acquisire anche informazioni sulla liquidazione operata dalla Prefettura di Vibo a favore dell’amministratore, nella quale è pure previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, onde valutarne la congruità. Il prefetto di Vibo dell’epoca, Guido Longo, ha opposto rifiuto ritenendo di non aver alcun obbligo normativamente imposto di trasmissione del rendiconto dell’amministratore straordinario. Anche per il Consiglio di Stato, però – analogamente a quanto deciso dal Tar – l’appello del Ministero dell’Interno (confermativo dell’operato della Prefettura di Vibo) è “destituito di fondamento perché, a tacer d’altro – rimarcano i giudici amministrativi di secondo grado – non è incontestabile, sulla base dello stesso dato di diritto positivo che sussista un interesse dell’impresa sottoposta alla misura della temporanea e straordinaria gestione dell’impresa a conoscere gli atti inerenti al corretto esercizio della gestione e alla stessa rendicontazione da parte degli amministratori prefettizi. Se è vero, infatti, che la misura della temporanea e straordinaria gestione ha l’indiscussa finalità di consentire il completamento dell’opera o la gestione del servizio nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, mediante la gestione del contratto in un regime di legalità controllata che sterilizzi la sua esecuzione da ogni infiltrazione mafiosa e da ogni tornaconto anche indiretto della criminalità organizzata, non si può negare che l’impresa che aspiri o torni alla titolarità dell’esecuzione dello specifico contratto, come nel caso di specie (ove la Cooperativa, non va dimenticato, era sottoposta a controllo giudiziario ben prima di richiedere l’accesso agli atti), abbia tutto l’interesse – sottolinea il Consiglio di Stato – a verificare che la gestione straordinaria sia avvenuta secondo i criterî di una oculata e non arbitraria amministrazione, esente quantomeno da dolo e colpa grave nel compimento degli atti gestori propri di tale speciale misura”.    [Continua dopo la pubblicità]

I giudici amministrativi di secondo grado sono ancora più chiari in altri passaggi della sentenza. “Quella degli amministratori prefettizi è sì un’attività considerata ad ogni effetto di pubblica utilità, ma non sol per questo – spiega il Consiglio di Stato – sottratta al canone di una efficiente gestione e, in ultima analisi, al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tanto che si prevede una loro responsabilità per dolo o colpa grave, di ordine amministrativo-contabile, per eventuali diseconomie nei risultati della gestione”. Non si può quindi ritenere che la gestione commissariale, seppure quale esercizio di un munus publicum, “sia aliena da qualsivoglia responsabilità, anche nei confronti della stessa impresa amministrata, pena la creazione di un’area di irresponsabilità imprenditoriale proprio laddove invece più attenta, e prudente, deve farsi – scrivono i giudici – la gestione del contratto nella sua fase esecutiva”.

La Prefettura ha l’obbligo di trasmettere il rendiconto della gestione all’impresa (già fatto, peraltro, all’atto della sentenza del Tar), per quanto colpita da informazione antimafia, una volta chiusasi la gestione commissariale, affinché l’impresa possa valutare, almeno, la sussistenza di eventuali diseconomie nella gestione incidenti sull’accantonamento degli utili, da percepirsi se e una volta che essa abbia riacquisito la titolarità del contratto e il diritto a percepirne i compensi. Il Ministero dell’Interno – difeso dall’Avvocatura dello Stato – è stato anche condannato a rifondere alla Monteleoneservices – società cooperativa sociale onlus (difesa dagli avvocati Francesco Iannello e Marco Talarico) le spese del giudizio, liquidate in tremila euro. 

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