giovedì,Aprile 25 2024

L’arsenale di Signoretta: Cassazione boccia Corte d’Appello su aggravante mafiosa

Per la Suprema Corte i giudici di secondo grado non hanno motivato sull’agevolazione al clan Mancuso. Inutilizzabili gran parte delle dichiarazioni di Andrea Mantella

L’arsenale di Signoretta: Cassazione boccia Corte d’Appello su aggravante mafiosa

La quinta sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni della decisione con la quale il 17 giugno scorso ha annullato per la seconda volta con rinvio la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Catanzaro a 7 anni di reclusione nei confronti di Domenic Signoretta, 45 anni, di Ionadi, ritenuto l’armiere del boss Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”, e nei mesi scorsi vittima di un grave attentato alla propria vita. La Corte d’Appello aveva confermato la sussistenza dell’aggravante mafiosa (agevolazione dell’articolazione del clan Mancuso facente capo a Pantaleone Mancuso, alias l’Ingegnere) nel reato di detenzione e porto abusivi di armi da sparo e munizioni, oltre che di ricettazione. Contestazioni, queste, andate definitive. Nello specifico si trattava della detenzione illegale di un vero e proprio arsenale (sette pistole, una mitragliatrice e fucili a pompa) scoperto dai carabinieri del Ros di Catanzaro nel Vibonese il 26 marzo del 2015. [Continua dopo la pubblicità]

Le ragioni della Cassazione. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva ritenuto provata l’esistenza dell’associazione mafiosa dei Mancuso dei Limbadi sulla base della sentenza, ormai irrevocabile, emessa all’esito del c.d. processo Dinasty che aveva accertato la sua esistenza, le sue caratteristiche e la sua operatività nel periodo che va dal mese di ottobre 2001 allo stesso mese del 2003, mentre i fatti contestati a Domenic Signoretta erano avvenuti nel 2015 e quindi dopo moltissimo tempo. La Corte territoriale aveva ritenuto di poter superare la lontananza temporale dei fatti accertati in detta sentenza e la necessità di ulteriori riscontri richiesti dal codice di procedura penale facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, che era stato esaminato nel corso del giudizio di rinvio, dalle quali sarebbe emersa la persistente operatività della cosca.

La Corte d'Appello di Catanzaro

Gli errori di motivazione dei giudici d’appello. Per la Cassazione, però, “la Corte d’Appello ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella sia per affermare che l’associazione a delinquere di tipo mafioso dei Mancuso di Limbadi era ancora esistente ed attiva nel momento in cui Signoretta ha posto in essere le condotte che gli vengono contestate, sia per affermare che la detenzione dell’arsenale trovato in suo possesso era finalizzata ad agevolare la predetta associazione criminale. In ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del collaborante, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che esse sono «da ritenersi senz’altro attendibili in quanto impregnate di genuinità, linearità e non contraddittorietà», utilizzando un’espressione apodittica che non vale ad illustrare le ragioni che hanno portato i giudici di secondo grado a ritenere credibile il collaboratore. Già tale circostanza – sottolinea la Suprema Corte – è sufficiente per determinare l’annullamento della sentenza impugnata, considerata la particolare rilevanza che gli stessi giudici di secondo grado attribuiscono alle propalazioni di Mantella”.

L’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mantella. La Cassazione sottolinea poi altri errori commessi dai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro che rendono in ogni caso “le dichiarazioni di Andrea Mantella in gran parte inutilizzabili nel processo contro Domenic Signoretta. Difatti Mantella riferisce circostanze di fatto da lui apprese da altri soggetti e precisamente da Francesco Scrugli, Rosario Fiorillo, Rosario Battaglia, Giovanni Rizzo e Giuseppe Raguseo. Il difensore – fa notare la Suprema Corte – ha tempestivamente richiesto l’esame dei soggetti ai quali il Mantella ha fatto riferimento e precisamente di Rosario Fiorillo, Rosario Battaglia, Giovanni Rizzo e Giuseppe Raguseo, ma la richiesta non è stata accolta e conseguentemente, ai sensi dell’art. 195, comma 3, cod. proc. pen., le dichiarazioni di Andrea Mantella sono inutilizzabili nelle parti in cui egli riferisce fatti appresi da tali soggetti”.

Andrea Mantella

La Cassazione sottolinea inoltre come sia “ben vero che, in tema di chiamata di correo, le dichiarazioni non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisce notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività proprie della cosca mafiosa. Tale principio è tuttavia inapplicabile al caso di specie, poiché Signoretta non apparterrebbe all’associazione di cui era membro Mantella. Dalle dichiarazioni di quest’ultimo risulterebbe, invece, che Mantella e Signoretta, da lui mai conosciuto, avevano rapporti conflittuali, tanto che Mantella aveva deciso di ucciderlo, temendo a sua volta di rimanerne vittima. Tale ultima circostanza, peraltro, assume particolare rilievo comportando un maggior onere motivazionale circa l’attendibilità del Mantella”.

moscato raffaele
Raffaele Moscato

Le omissioni su Moscato. Sempre la Cassazione spiega quindi che nella motivazione della Corte d’Appello di Catanzaro “si afferma che la sussistenza dell’aggravante contestata al Signoretta emerge anche dalle dichiarazioni del collaboratore Raffaele Moscato, ma nella sentenza non si riporta il contenuto delle sue dichiarazioni e non si indicano le ragioni per le quali da esse dovrebbe evincersi la sussistenza dell’aggravante mafiosa”.

Domenic Signoretta

Le altre carenze motivazionali. Infine per la Cassazione “non si comprendono le ragioni per le quali dalla disponibilità in capo a Signoretta dell’arsenale trovato in suo possesso e dall’esistenza di rapporti tra l’odierno ricorrente e l’associazione di tipo mafioso dei Mancuso di Limbadi dovrebbe trarsi in modo automatico la finalità del Signoretta di agevolare detta associazione. Sul punto – sottolinea la Suprema Corte – la motivazione è assolutamente carente”.

Per tali motivi, la Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo esame sulle contestate aggravanti delle finalità mafiose nella detenzione dell’arsenale per il quale è stata già ritenuta fondata la penale responsabilità di Domenic Signoretta, difeso dagli avvocati Valerio Spigarelli e Francesco Sabatino.

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