venerdì,Aprile 19 2024

Coronavirus e responsabilità penale, fra sanzioni già previste e ordinanze fuori norma

La nota del Ministero dell’Interno e l’intero quadro legale spiegato dall’avvocato calabrese Luigi Ciambrone

Coronavirus e responsabilità penale, fra sanzioni già previste e ordinanze fuori norma

Coronavirus e responsabilità penale per la sua trasmissione. Un tema che nelle ultime ore suscita molta attenzione nell’intero Paese, specie dopo la fuga di migliaia di cittadini dal Nord verso il Sud del Paese, a seguito della pubblicazione della bozza del decreto del Governo, in molti hanno sollecitato la previsione di sanzioni. Chi è in quarantena ha il divieto “assoluto” di uscire: chi lo viola rischia il carcere. C’è poi un’area del Nord dove le limitazioni sono rigide e sono previsti controlli sugli spostamenti a partire da stazioni, aeroporti, strade: l’intera Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

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Le sanzioni. Sono i prefetti delle varie province i soggetti chiamati a vigilare sull’attuazione del decreto del Governo, avvalendosi anche di forze di polizia ed esercito: chi trasgredisce può essere punito con l’arresto – ma non in flagranza – fino a tre mesi e fino a 206 euro di ammenda. Chi viola la quarantena rischia il carcere per delitto contro la salute pubblica.

Jole Santelli

Le ordinanze e il quadro normativo violato. Le ordinanze dei presidenti di sette Regioni italiane dicono più o meno le stesse cose: coloro che sono tornati a partire dal 7 marzo, provenienti dalla Lombardia e dalle 14 province indicate dal nuovo decreto del Governo “hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di non spostarsi o viaggiare e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”. In caso di comparsa di sintomi, bisognerà avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Il Viminale, sede del ministero dell'Interno

Non è ancora chiaro, però, chi e come dovrà fare rispettare tali disposizioni. Il Ministero dell’Interno in una nota ha precisato che “ferma restando l’autonomia di ciascun ente nelle materie di competenza nei limiti della legislazione vigente”, le ordinanze delle Regioni contenenti delle direttive ai prefetti relative all’emergenza Coronavirus non risultano coerenti con il quadro normativo”.

Il parere del giurista. Proviamo, dunque, a fare chiarezza sul quadro normativo e sulle previsioni già contenute nel codice penale. Abbiamo chiesto un parere sul tema ad uno maggiori penalisti calabresi, specializzato anche in altri settori del diritto come il lavoro ed penale-amministrativo, per avere un quadro il più chiaro possibile dal punto di vista del diritto. Quale, infatti, il reato che si configura per chi, positivo al Coronavirus, non adempie all’obbligo di quarantena? E cosa succede quando una persona, consapevole di essere positivo, seppur asintomatico, intrattiene rapporti sociali?

L’avvocato Luigi Ciambrone

“La questione – ci spiega l’avvocato Luigi Ciambrone del foro di Catanzaro – è estremamente delicata e richiede un approccio che tenga il più possibile conto delle specificità di ogni caso e di ogni relazione. Tuttavia, ravvedo un elevato grado di pericolosità sociale nel comportamento di chi consapevolmente assuma il rischio di trasmettere il virus e dobbiamo chiarire che nel nostro ordinamento tale condotta può integrare il reato di lesioni gravissime, sanzionato dagli articoli 582 e 583 del Codice penale con una pena sino a 7 anni di reclusione.

Perchè si realizzi una condotta penalmente rilevante – sottolinea però l’avvocato Ciambrone – è necessario che la persona, come nel caso di chi era infetto da Hiv/Aids, sia consapevole del proprio stato, avendo ricevuto una diagnosi di positività. Perchè si possa ravvisare una responsabilità penale non è indispensabile la sussistenza di una specifica volontà di trasmettere l’infezione, essendo sufficiente che il soggetto sia consapevole del rischio che dalla propria condotta derivi il contagio nei rapporti sociali. Dopo la pubblicazione del decreto del governo, molti hanno sollecitato la previsione di sanzioni.

In realtà le sanzioni ci sono già, basta solo configurarle e, soprattutto, applicarle nei confronti di coloro che non dimostrano di avere un senso di responsabilità etico e morale che li dovrebbe portare ad una quarantena volontaria. Altro reato configurabile è quello previsto dall’articolo 650 del codice penale, ovvero l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, reato contravvenzionale punito con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro, salvo non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.

La disposizione dell’articolo 650 del codice penale è così considerata, in diritto, un esempio di norma penale “in bianco”, in considerazione del fatto che il precetto della norma viene individuato da una fonte di rango inferiore alla legge, in questo caso da un decreto legge, con buona pace di chi ha sostenuto che il decreto legge non possa essere fonte di norme penali.

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