venerdì,Marzo 29 2024

Emergenza Covid: Mileto è “zona rossa”, altri quattro comuni in “zona arancione”

Il presidente facente funzioni Spirlì firma l’ordinanza che limita gli spostamenti anche in altri centri del Reggino e del Crotonese. Ecco quali

Emergenza Covid: Mileto è “zona rossa”, altri quattro comuni in “zona arancione”
La "Cittadella", sede della Regione Calabria

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha disposto, con propria ordinanza n. 92 del 1 dicembre 2020, “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sancendo una limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e la sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei comuni che, vengono identificati come “zona rossa” a livello regionale, di Mileto, nel Vibonese, e di Bagnara Calabria, Platì, Bruzzano Zeffirio e Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, Cotronei e Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone. Inoltre vengono istituite le “zone arancioni” a livello regionale, tutte nel Vibonese, coincidenti con i comuni di Pizzo, Rombiolo, San Gregorio d’Ippona e San Costantino Calabro.  

“Considerato – si legge nell’atto – che l’andamento epidemiologico regionale è in rapida evoluzione ed appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di mitigazione e contenimento dei contagi, in tutti i territori provinciali; l’analisi dei dati degli ultimi 10 giorni, realizzata dall’Unità di Crisi Regionale, ha evidenziato, in taluni territori, situazioni di criticità legate al cospicuo incremento assoluto e percentuale dei casi confermati che si traduce nell’incremento dei casi per 1000 abitanti, che ha assunto valori di gran lunga superiori a i dati medi regionali; nei Comuni di

a) Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV), si registra un’incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche;

b) Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV), si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva, impone l’adozione di misure intermedie associate alle “zone arancioni regionali” al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi, non diversamente contenibili.”

Di conseguenza, “si dispone, rispettivamente nei Comuni di Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio 7 (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV), a) il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussiste il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, per gli spostamenti connessi alle relative attività; è consentito, ai non residenti, l’attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta; b) sono consentiti, all’interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché di quelli ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e gli spostamenti, entro i limiti previsti, per usufruire delle attività della ristorazione d’asporto; c) sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate in allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020; restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; d) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; e) sono sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell’infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.”

E ancora “Si dispone, rispettivamente nei Comuni di Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV), a) che all’interno del territorio comunale non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’Ordinanza n. 80/2020. Resta consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza; b) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; c) si applicano le ulteriori limitazioni prevista dall’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, come recepite con Ordinanza n. 90/2020 e per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente atto, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso.

Si ribadisce “per tutti i Comuni di cui ai punti 1 e 2: a) il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; b) la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio”.

Si dispone che “i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l’attività di monitoraggio sulla popolazione residente e forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro. Si dà atto che: resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; – restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza”.

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