giovedì,Marzo 28 2024

Comune di Joppolo e bilancio: critiche dall’ex vicesindaco sul mancato rispetto dei termini

Guido Ventrice indirizza una missiva ai consiglieri comunali evidenziando il mancato rispetto della legge nell’approvazione del consuntivo

Comune di Joppolo e bilancio: critiche dall’ex vicesindaco sul mancato rispetto dei termini

Per comprendere l’attuale realtà politico-amministrativa vigente a Joppolo serve, innanzitutto, sottolineare come venga sistematicamente disattesa ogni indicazione di legge che, nel caso in specie, avrebbe voluto l’approvazione del rendiconto di gestione 2019 entro il 30 aprile u.s., termine poi prorogato al giugno u.s., trascorso il quale, previa diffida del prefetto, il Consiglio Comunale subisce lo scioglimento”. E’ quanto dichiara in una missiva indirizzata ai consiglieri comunali, l’ex vicesindaco di Joppolo, Guido Ventrice. [Continua]

Del resto il mancato rispetto dei termini, sia per l’approvazione del bilancio che del rendiconto, rappresenta una costante di questa amministrazione e, ad ogni modo, un importante sintomo di insofferenza verso le prescrizioni normative che, oggi, trova sfogo nella gestione dei documenti contabili comunali. Presto, però, il Consiglio comunale – spiega Ventrice – troverà davanti a sé l’onere dell’approvazione del conto consuntivo 2019, già licenziato con notevole ritardo dalla giunta comunale.

Constatato il mancato rispetto dei termini assegnati, dalla lettura del testo proposto dalla Giunta emergono inammissibili copia e incolla con il rendiconto di gestione 2018, a tal punto da far nascere forti sospetti sui contenuti e, di conseguenza, sull’utilizzo che l’amministrazione fa dello strumento contabile: non come indispensabile mezzo per l’impostazione di una corretta ed oculata programmazione economica dell’ente ma, al contrario, essendo privo di contenuti attendibili e correttamente certificati, come semplice atto burocratico necessario alla mera prosecuzione dell’attività amministrativa. Oltre a ciò è da sottolineare come vi siano dichiarati dati in contrapposizione con quanto certificato, anche ad opera del responsabile finanziario, in sede di approvazione del Piano di riequilibrio. A farne da esempio vi è l’assenza nel rendiconto di gestione dei debiti fuori bilancio, quantificati in 1.560.800 euro, certificati, invece, nel piano di riequilibrio.

A tal proposito è bene ricordare come, con la deliberazione n. 103/2019, la Corte dei conti del Veneto abbia valutato nella mancata inclusione dei debiti fuori bilancio nel rendiconto di gestione la produzione di una molteplicità di condotte violative della normativa che disciplina i presupposti, i requisiti, le modalità, la tempistica ed il procedimento di adozione degli impegni di spesa, citata dagli artt. 193 e 194 del Tuel. Indubbia, inoltre, la gravità della mancata discussione quinquennale in Consiglio comunale sulla legittimità ed il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ormai ufficialmente accertati e noti sin dai tempi della “Relazione sullo stato dei procedimenti nel servizio finanziario” n. 897/2016. A tali criticità vanno ancora aggiunte, come ulteriore indice di malessere finanziario, le anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine anno e le entrate effettive, provenienti da riscossione, pari alla ridicola soglia del 36,19%.

Un’ulteriore preoccupazione deriva dall’approvazione, lo scorso 6 novembre, della delibera del Consiglio comunale n. 24 con cui si faceva ricorso al Piano di riequilibrio finanziario, ancora in attesa del necessario assenso da parte del Ministero degli Interni e della sezione controllo della Corte dei conti regionale. Si cita testualmente: “Nonostante i provvedimenti adottati dall’amministrazione attualmente in carica, l’ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall’ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti”.

Arriva, infatti, un’ulteriore pronuncia di illegittimità, da parte della Corte Costituzionale, delle norme che dilatano oltre i dieci anni i tempi di rientro dei disavanzi da piano di riequilibrio. Con la sentenza n. 115 del 23 giugno u.s., il “giudice delle leggi” ha sancito l’illegittimità del rientro dal disavanzo su base ventennale, ponendo il limite temporale dei dieci anni, come già in precedenza stabilito dalla stessa Corte con la sentenza n. 18/2019.

Il Cliffs hotel di Joppolo

Il Comune di Joppolo tramite il proprio piano di riequilibrio contava di ripianare la massa passiva, quantificabile in 4.900.000 euro, nell’arco di 20 anni ritenuto congruo per la sostenibilità economica del piano stesso e  stimando come entrate principali i ricavi da locazione dell’Hotel Cliffs per 125.000 euro annui e 100.000 euro annui derivanti da alienazione di immobili comunali. Con tali premesse, era già più che probabile, anche se non fosse intervenuta la Consulta, la bocciatura del piano di riequilibrio proposto, basato su voci di entrata alquanto aleatorie e quindi con una previsione di ripiano del disavanzo di scarsa attendibilità.

Diventata impossibile la sua applicazione, a questo punto, a fronte delle citate sentenze della Consulta, per cui, ancora, il termine ventennale per il risanamento delle finanze dell’Ente si pone in contrasto con il principio di responsabilità politica degli amministratori locali di fronte ai propri elettori e con gli elementari principi di equità tra le generazioni presenti e future; l’organo consiliare, ormai chiuso in sé stesso, non può proseguire nel viottolo stretto dell’inerzia”.

In altri termini, secondo Guido Ventrice, si devono trovare soluzioni adeguate ed eque perché risulterebbe inaccettabile, non solo moralmente ma anche giuridicamente, porre un’ipoteca sulle nostre future generazioni per ripianare i danni prodotti da una gestione poco oculata delle risorse pubbliche. Va da sé, a questo punto, che sia il piano di riequilibrio formulato lo scorso novembre, per cui in questo contesto risulterebbe necessaria un’improbabile sua riformulazione, sia il rendiconto di gestione 2019 risultano adulterati e pertanto, quest’ultimo, non appare meritevole di approvazione.

La difesa del bilancio come bene pubblico, inteso anche come strumento di equità per i cittadini sui quali non devono gravare gli errori di chi li ha amministrati, è quindi un onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una collettività e, in special modo sul finire della consiliatura, concretizza quel sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato.  Non perseguendo la sua difesa ci si ricorderà in futuro a Joppolo, di un programmato ed un realizzato che, come fine ultimo, hanno avuto il completo disfacimento dell’ente”.

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