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Equitalia, impugnabile l’estratto di ruolo. Lo ha stabilito la Cassazione

La sentenza delle Sezioni Unite della suprema corte di fatto garantisce maggiori tutele per i contribuenti.

Equitalia, impugnabile l’estratto di ruolo. Lo ha stabilito la Cassazione

Avevamo segnalato da questa testata la grande questione all’attenzione delle sezioni unite della Cassazione sulla impugnabilità dell’estratto di ruolo, alla luce di un contrasto giurisprudenziale che aveva enormemente limitato le tutele dei contribuenti. Sarà capitato a molti contribuenti, recatisi presso gli uffici di Equitalia per verificare la propria posizione, di riscontrare attraverso l’estratto di ruolo (il documento consegnato agli sportelli) la presenza di un debito relativo a cartelle esattoriali che ritenevano di non aver mai ricevuto. Mentre, in un primo momento quel documento era stato ritenuto impugnabile, e cioè il contribuente poteva fare causa per vedersi cancellare il debito, nelle ultime sentenze la Cassazione aveva limitato le possibilità di tutela, ritenendolo non impugnabile.

Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo oltre un anno di attesa, hanno emesso la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, che ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di impugnare la cartella di pagamento mediante l’estratto di ruolo. Si ripristina una situazione di giustizia sostanziale e di parità delle armi tra contribuente e fisco.

Questo il principio di diritto che viene stralciato dalla sentenza delle SS.UU. n. 19704 del 2 ottobre 2015,: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Il contribuente, così, può impugnare la cartella di pagamento, anche se la stessa sia stata invalidamente notificata, pure nel caso in cui ne viene a conoscenza mediante l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. Nella lettura della sentenza vi è un passaggio sottile che determina la soluzione ai contrasti precedentemente maturatisi. Ciò in quanto le pronunce che ritenevano inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo fondavano il loro convincimento sulla base del presupposto che questo era atto interno al concessionario e perciò non potesse avere rilevanza esterna.

Le SS.UU. risolvono questo contrasto sostenendo che nel documento denominato estratto di ruolo è contenuta la pretesa tributaria che passa tramite due atti entrambi impugnabili che sono ruolo e cartella. Perciò può essere impugnata la cartella, anche se invalidamente notificata, della quale il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. Pertanto il contribuente non impugnerà il “documento estratto di ruolo”, ma certamente avrà interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso ossia gli atti che l’estratto indica.

È un enorme passo avanti sotto il profilo della tutela dei contribuenti che non comporta danni al fisco, in relazione al fatto che ritenere impugnabile l’estratto di ruolo non significa dare ragione necessariamente al contribuente, ma significa eliminare un tappo ed aprire un filtro alla valutazione di interessi di soggetti che poi, nel merito del giudizio potrebbero avere ragione o meno, qualora Equitalia dimostrasse che una cartella è stata regolarmente notificata o una prescrizione non è maturata.

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