mercoledì,Aprile 24 2024

La malattia e la visita fiscale: nuove procedure e risposte ai quesiti

Tutto ciò che c’è da sapere sulla disciplina della malattia in ambito lavoristico. Obblighi dei lavoratori e doveri delle aziende

La malattia e la visita fiscale: nuove procedure e risposte ai quesiti

L’evento della malattia nell’ambito lavoristico è senz’altro diffuso e sentito. Ci sembra opportuno in poche righe esporre la disciplina della malattia ma, soprattutto, rispondere ai quesiti pervenuti dai nostri lettori sul tema e sulla particolare procedura della “visita fiscale”. L’art. 2110 del Codice civile recita: “In caso d’infortunio, di malattia, gravidanza o puerperio, se la Legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”.

In caso di malattia quindi, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal posto di lavoro e continuare a godere di un trattamento economico adeguato, stabilito dalla Legge e dai contratti collettivi. Al lavoratore assente per malattia, spetta infatti la retribuzione a carico del datore di lavoro, se la Legge o la contrattazione collettiva lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico Inps.

Viene inoltre garantita per Legge al dipendente assente per malattia la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, nel corso del quale lo stesso non potrà essere licenziato dal proprio datore di lavoro. In linea generale questo periodo, detto periodo di comporto, è definito dalla contrattazione collettiva ed è generalmente quantificato in centottanta giorni per anno civile. Il periodo di assenza dal lavoro per malattia è inoltre computato nell’anzianità di servizio del lavoratore.

Le domande pervenute dai nostri lettori:

In caso di malattia sono obbligato a consegnare copia del certificato medico al mio datore di lavoro? 

No, Oggi non più. Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, deve utilizzare i servizi Inps per prendere visione degli attestati di malattia. Il lavoratore è però tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia nel caso in cui gli venga richiesto, dal datore di lavoro. Resta comunque fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente, anche in modo informale, al datore di lavoro lo stato di malattia e l’indirizzo per la reperibilità.

Sono ricoverato in ospedale. Chi è tenuto a rilasciarmi il certificato medico?

Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero e di malattia. Solo nel caso le stesse siano impossibilitate ad effettuare la trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo che dovrà trasmettere con le vecchie modalità cartacee all’Inps ed al datore di lavoro. Si precisa che la copia del certificato da inviare al datore di lavoro deve essere priva di diagnosi.

Durante la malattia in quali fasce orarie il lavoratore deve essere reperibile per la cosiddetta “visita fiscale”? 

Le fasce di reperibilità previste dalla legge sono per i dipendenti privati dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e per i dipendenti pubblici dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18, il lavoratore ha l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi, festivi e prefestivi come il sabato e la domenica. Sono previste alcune ipotesi in cui il lavoratore è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità. Si tratta di eventi di malattia connessi a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e stati patologici correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%. In tali ipotesi il medico che redige il certificato deve valorizzare l’apposito campo del certificato telematico.

Quali sono le conseguenza di un eventuale assenza del lavoratore alla “visita fiscale” a domicilio? 

Se il lavoratore non viene trovato a casa durante la visita fiscale rischia sanzioni disciplinari che possono arrivare finanche al licenziamento salvo che non ci sia adeguata giustificazione all’assenza. L’INPS inoltre potrà anche provvedere al recupero dell’indennità quando il lavoratore non riesce a documentare la giustificata assenza alla “visita fiscale”.

*Rubrica a cura dell’Associazione Giovani consulenti del Lavoro Vibo Valentia

Per maggiori informazioni, approfondimenti sulla tematica in questione o sul mondo del lavoro in generale è possibile rivolgersi all’associazione Giovani consulenti del lavoro di Vibo Valentia all’indirizzo agcdl.vv@gmail.com

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