giovedì,Aprile 25 2024

Dalla laurea in Odontoiatria al corso in medicina: il Tar dice sì

Una posizione innovativa secondo cui i laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria potranno accedere direttamente almeno al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e viceversa

Dalla laurea in Odontoiatria al corso in medicina: il Tar dice sì

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso cautelare presentato dagli avvocati Ciambrone e Mascaro con l’emissione di una ordinanza con la quale è stata respinta la tesi di Saint Camillus International University Of Health Sciences, Università Unicamillus di Roma e del ministero dell’Università e Ricerca. Arturo Lamanna con il patrocinio dei due avvocati aveva impugnato il provvedimento comunicato a mezzo pec con cui l’ateneo aveva respinto l’istanza in cui si chiedeva di poter accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia con riconoscimento in proprio favore di tutti i crediti correlati al conseguimento della laurea e, pertanto, con passaggio diretto senza effettuazione di test di ingresso e con il correlativo inserimento nell’ultimo anno di corso, in considerazione della piena sovrapponibilità ed utilità degli esami sostenuti nell’altro percorso didattico universitario. [Continua in basso]

Il Tar Lazio ha accolto pienamente le censure di diritto del ricorrente e ha ordinato alle controparti di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione e del riconoscimento dei crediti formativi maturati e della relativa valutazione, assegnando un termine massimo di trenta giorni.

Così hanno motivato i giudici amministrativi: «Atteso che il diniego opposto all’istanza di ammissione ad anni successivi al primo avanzata dal ricorrente – quale studente immatricolato al primo anno presso l’università, all’esito delle prove selettive sostenute per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia – ove fondato sul mancato riconoscimento di alcun credito formativo universitario (CFU) in ragione della ritenuta obsolescenza degli esami svolti durante la precedente carriera universitaria in quanto sostenuti in un arco temporale di più di 8 anni dall’istanza presentata, non sembra trovare fondamento nell’invocata previsione del Regolamento di ateneo».
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