I giudici amministrativi accolgono il ricorso di Renato Parrone ed evidenziano carenze istruttorie e motivazionali da parte del Ministero dell’Interno. La vicenda nata da un’intercettazione con Giuseppe Mangone, condannato per associazione mafiosa nell’operazione Rinascita Scott
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Annullato dalla prima sezione del Tar del Lazio il decreto di sospensione dal servizio per sei mesi che era stato adottato dal ministro dell’Interno il 17 ottobre 2024 nei confronti di Renato Parrone, attuale comandante della polizia municipale del Comune di Mileto. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Nazzareno Rubino ritenendo il provvedimento impugnato “non sorretto da un apparato istruttorio e motivazionale sufficiente a giustificare l’esercizio del potere adottato”. Il ricorso è stato presentato contro il Ministero dell’Interno (in giudizio con l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Mileto che non si è però costituito in giudizio.
Il provvedimento del Ministero dell’Interno faceva leva su quelle che definiva come “anomale interlocuzioni” avute dal ricorrente Renato Parrone con Giuseppe Mangone, 71 anni, di Mileto, detto “Pino u barberi”, quest’ultimo condannato nel maxiprocesso Rinascita Scott a 10 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa quale elemento di collegamento fra il clan Mancuso (strettamente legato al boss Luigi Mancuso) di Limbadi ed il locale di ‘ndrangheta di Mileto. Nell’operazione Maestrale-Carthago, inoltre, la Dda di Catanzaro aveva invece chiesto per Giuseppe Mangone (processo con rito abbreviato) la condanna a 8 anni di reclusione, ma l’imputato ha incassato l’assoluzione e la Procura ha presentato appello. Giuseppe Mangone è infine anche il padre di Armando Mangone, ex vicesindaco del Comune di Mileto (e già segretario cittadino del Pd di Mileto), nel 2013 dichiarato “incandidabile” per un turno elettorale dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2012 del Consiglio comunale di Mileto.
La decisione del Tar
A far finire nei guai Renato Parrone è stata un’intercettazione agli atti dell’inchiesta Rinascita Scott (e richiamata pure nell’operazione Maestrale-Carthago) in cui Giuseppe Mangone il 15 febbraio 2018 avrebbe dato le seguenti disposizioni a Parrone: “La giostrina gliela facciamo mettere…la giostrina qua sopra…, gliela mettiamo di fianco…”. Il riferimento è al Carnevale del 2018 e oggetto della telefonata intercettata è una giostra a cui garantire uno spazio pubblico durante l’evento, in particolare «una richiesta ben specifica, cioè quella di installarle in piazza Italia», come da domanda fatta pervenire in Comune. Giuseppe Mangone sarebbe stato a conoscenza di tutto, dando disposizioni al riguardo all’allora vice comandante della polizia municipale (da giugno 2021 comandante) di Mileto, Renato Parrone. Per i giudici del Tar Lazio, però, nel caso di specie il provvedimento di sospensione dall’attività adottato dal Ministero dell’Interno nei confronti di Parrone presenta “carenze istruttorie e motivazionali sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, non è risultata adeguatamente approfondita l’effettiva natura dei rapporti intercorsi tra il ricorrente Parrone e Mangone Giuseppe. La documentazione acquisita nel corso del procedimento, compresa quella versata in atti in forma riservata, contiene ripetuti riferimenti a “numerosi” incontri e conversazioni tra i due soggetti. Tuttavia – ricordano i giudici in sentenza – tali affermazioni non trovano un corrispondente sviluppo sul piano fattuale, atteso che non vengono indicate le date degli incontri, la loro frequenza, le circostanze in cui essi sarebbero avvenuti né il contenuto delle interlocuzioni richiamate”. Sotto tale profilo, l’unico episodio specificamente documentato e chiarito “è rappresentato dalla conversazione telefonica del 15 febbraio 2018. Si tratta certamente di un elemento non privo di rilievo – si legge in sentenza – ma tuttavia il carattere isolato dell’episodio e la mancanza di ulteriori riscontri puntuali non consentono di attribuirgli, da solo, quella valenza dimostrativa che il provvedimento sembra invece riconoscergli”. In altri termini, a fronte del reiterato richiamo a una pluralità di rapporti e contatti, risulta specificato un solo episodio.
In secondo luogo, con riguardo alla contestata irregolare tenuta dei registri relativi all’attività di vigilanza edilizia, i giudici del Tar fanno notare che “non risulta adeguatamente verificato se la prassi censurata fosse già in uso presso l’ufficio anteriormente all’arrivo del ricorrente Parrone”.
Infine, il Ministero dell’Interno ha richiamato l’esistenza di differenti modalità operative adottate presso altri uffici di polizia locale, assumendo che la tenuta di registri riferiti ai controlli costituirebbe una prassi ordinaria. Anche tale affermazione, tuttavia, per il Tar “resta generica poichè il provvedimento di sospensione non indica quali siano gli uffici assunti a parametro di comparazione. Ne consegue che il richiamo alle prassi seguite altrove si risolve in una mera affermazione apodittica, priva di un adeguato supporto istruttorio e, come tale, inidonea a integrare la motivazione del provvedimento che non risulta sorretto da un apparato istruttorio e motivazionale sufficiente a giustificare l’esercizio del potere adottato, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di procedere a una rinnovata valutazione della vicenda sulla base di un più compiuto accertamento dei fatti”.
Da qui l’annullamento del provvedimento di sospensione nei confronti del comandante della polizia municipale di Mileto e la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio.

