Era stata collocata a riposo pur non avendo maturato i requisiti previdenziali minimi, i giudici hanno accolto il ricorso presentato dai suoi legali: l’insegnante vibonese potrà ora tornare in classe (fino a 71 anni) e il Ministero dovrà renderle tutti gli stipendi non percepiti a partire da settembre
Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Quando un insegnante precario ottiene finalmente l’immissione in ruolo in età avanzata, spesso pensa di aver superato l’ostacolo più grande della propria carriera. Ma non sempre è così: per alcuni docenti, oggi, la vera battaglia inizia proprio quando si avvicina il momento della pensione.
Tra lacune normative, interpretazioni diverse delle norme e orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi, nel mondo della scuola vacilla in alcuni casi la continuità tra stipendio e pensione prevista dall’articolo 38 della Costituzione.
Il problema emerge in particolare quando un docente raggiunge i 67 anni di età senza aver maturato il requisito minimo dei 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia.
È la situazione vissuta da un’insegnante della provincia di Vibo Valentia. La docente, arrivata a 67 anni, aveva maturato soltanto 12 anni di contributi previdenziali.
Secondo la normativa applicata dall’amministrazione scolastica, al compimento dei 67 anni scatta comunque il collocamento a riposo d’ufficio. Tuttavia, con soli 12 anni di contributi non è possibile accedere alla pensione di vecchiaia, per la quale sono necessari almeno 20 anni di versamenti.
La docente aveva quindi chiesto di poter rimanere in servizio fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo. La normativa consente infatti, in alcuni casi, di proseguire l’attività lavorativa fino ai 71 anni proprio per maturare i contributi necessari alla pensione. A quella età infatti si può accedere alla pensione di vecchiaia anche con un numero inferiore di contributi. La richiesta della docente vibonese, però, è stata respinta.
Il risultato sarebbe stato paradossale: uscita dal lavoro a 67 anni, ma senza i requisiti per ottenere la pensione. In altre parole, la docente si sarebbe trovata per diversi anni senza alcun reddito: né stipendio né pensione.
Una situazione che gli avvocati Silvio Primerano e Gabriella Fera, difensori dell’insegnante, hanno ritenuto ingiustificata, soprattutto alla luce dei principi costituzionali che tutelano il diritto alla previdenza.
La questione è arrivata davanti al Tribunale di Vibo Valentia, che ha esaminato il reclamo presentato dai legali dopo una prima decisione favorevole ottenuta già presso il Tribunale di Lamezia Terme.
Il collegio giudicante ha accolto integralmente le ragioni dell’insegnante. Il giudice ha stabilito che il ministero dell’Istruzione dovrà reintegrare la docente nel suo posto di lavoro e consentirle di proseguire il servizio.
Oltre al reintegro, il Tribunale ha disposto anche il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate. La docente dovrà quindi ricevere gli stipendi non percepiti a partire da settembre 2025, fino al momento della effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
Il caso riporta l’attenzione su una questione che riguarda diversi insegnanti entrati in ruolo dopo molti anni di precariato. Chi ottiene la stabilizzazione in età avanzata può infatti trovarsi vicino all’età pensionabile senza aver accumulato i 20 anni di contributi richiesti per la pensione di vecchiaia.
In assenza di soluzioni chiare e uniformi, non sono rari i contenziosi tra docenti e amministrazione scolastica. La decisione del Tribunale di Vibo Valentia rappresenta quindi un precedente importante, perché ribadisce il principio secondo cui il lavoratore non può essere lasciato senza alcuna forma di sostegno economico tra la fine del servizio e l’accesso alla pensione.

