Sparatoria a Vibo la sera di Capodanno, Cassazione annulla con rinvio

Annullata con rinvio dalla Cassazione, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 7 dicembre 2017 nei confronti di Francesco Furlano, 57 anni, di Vibo Valentia, che era stato condannato a due anni di reclusione e 700 euro di multa per il reato di ricettazione, con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di detenzione illegale di arma da fuoco, spari in luogo pubblico e danneggiamento. La sera del primo gennaio del 2010, N. F. aveva chiesto l’intervento dei carabinieri poiché un proiettile aveva bucato la serranda delle sua casa a Vibo, impattando poi contro un muro interno. I militari dell’Arma, appena giunti, riuscivano a capire che l’unico punto da cui poteva essere stato sparato il colpo era l’abitazione dell’imputato e che tutta la facciata della casa di N.F. recava i segni di diversi colpi di armi da fuoco. Nel corso di una perquisizione a casa dell’imputato, Furlano consegnava quindi ai carabinieri una pistola calibro 7,65 illecitamente detenuta in quanto provento di un furto. Il Tribunale di Vibo aveva ritenuto sussistere la continuazione tra i reati e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche all’imputato, aveva deciso per una pena pari a tre anni, sei mesi e duemila euro di multa. In Appello la Corte in relazione alla condanna per ricettazione non riconosceva le circostanze attenuanti generiche, “poiché la condotta era stata molto grave, considerando che un proiettile era penetrato in casa della persone offesa proprio in una stanza dove era riunita tutta la famiglia per festeggiare il capodanno”. Parimenti, la Corte d’Appello riteneva che la pena fosse modulata sul minimo edittale e non potesse concedersi la sospensione condizionale, in considerazione dell’entità della pena inflitta. Per la Cassazione invece, accogliendo il ricorso dell’avvocato Francesco De Luca, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa». Da qui l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio della Corte d’Appello limitatamente alla sospensione condizionale della pena. 

 

 

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