venerdì,Marzo 29 2024

Bancarotta a Vibo: depositate le motivazioni dell’assoluzione dell’imprenditore Scullari

Per l’imputato solo la condanna (sospesa) per non aver richiesto il fallimento dell’impresa

Bancarotta a Vibo: depositate le motivazioni dell’assoluzione dell’imprenditore Scullari

Sono state depositate dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia, presieduto da Tiziana Macrì, le motivazioni della sentenza con la quale i giudici il 18 maggio scorso hanno assolto “perché il fatto non sussiste” l’imprenditore Francesco Scullari, 65 anni, titolare ed amministratore unico della ditta individuale “Edil Service di Scullari Francesco” avente sede legale a Vibo (dichiarata fallita con sentenza del 30 ottobre 2015) dall’accusa di bancarotta fraudolenta. Per l’imputato solo la condanna a 8 mesi (pena sospesa e non menzione) per il reato di omissione di cd. auto-fallimento a fronte di una richiesta di condanna da parte dell’ufficio di procura – formulata nel febbraio scorso – a ben quattro anni complessivi per entrambi i reati contestati.

In particolare, l’imprenditore – difeso dall’avvocato Salvatore Mangialavori – era accusato di aver dissipato, distratto, occultato e dissimulato attività della società prelevando dai conti correnti intestati alla ditta “somme di denaro per un importo di 140 mila euro per finalità estranee alla società”. Un’accusa – quella di bancarotta fraudolenta – dalla quale è stato assolto per non aver commesso il fatto “in quanto – si legge nelle motivazioni della sentenza – l’imprenditore non ha operato in termini di dissipazione e distrazione di somme a danno dei creditori e delle società”.

Scullari era inoltre accusato di aver concorso ad aggravare il dissesto della società astenendosi dal richiedere tempestivamente la dichiarazione di fallimento, nonostante già nel biennio 2009-2012 vi fosse stata una drastica riduzione dei ricavi. Il passivo accertato dagli inquirenti ammontava a 1.375.799,44 euro. La contestazione era aggravata dal danno di “rilevante gravità”.

Il Tribunale spiega quindi in sentenza che è emerso un quadro di “comportamento che porta a concludere per una gestione in buona fede e per escludere un intendimento di dissipazione degli introiti della società rispetto alle posizioni dei creditori”.

La penale responsabilità fa invece riferimento al fatto che Scullari si sarebbe adoperato “a lavorare lui stesso ed ad utilizzare i minimi introiti ottenuti per assicurare il pagamento ai suoi lavoratori, posponendo ad altro momento il pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario. Se tale comportamento – viene evidenziato in sentenza – può ottenere una umana comprensione, esso è certamente contrastante con gli obblighi e gli oneri imprenditoriali ed economici”. Si rimprovera in sostanza a Scullari di non aver provveduto a pagare delle somme all’Erario e non aver attivato le procedure di contenimento o di gestione formale e garantista della crisi medesima e quindi di non aver provveduto al c.d. auto fallimento ovvero a “richiedere egli stesso nella sua qualità il fallimento dell’impresa”. L’esercizio dell’impresa ha quindi prolungato lo stato di perdita, con indebolimento dell’equilibrio economico” aggravando lo stato di dissesto già in essere.

top