venerdì,Marzo 29 2024

Spaccio di droga: condanna in abbreviato per 26enne di Piscopio

Si tratta del coimputato del figlio della presidente della sezione penale del Tribunale di Vibo, Lucia Monaco. Una vicenda finita all’attenzione pure del Csm

Spaccio di droga: condanna in abbreviato per 26enne di Piscopio

Condanna a 5 mesi e 10 giorni (pena sospesa) per Emmanuele La Bella, di 26 anni, residente a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Detenzione di sostanze stupefacenti (marijuana) ai fini di spaccio l’accusa per la quale il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, ha ritenuto colpevole il giovane che rispondeva della vendita e della cessione di marijuana in due occasioni. La prima – secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Vibo e del pm Claudia Colucci – datata 24 dicembre 2016, la seconda risalente al 2 gennaio 2017. In entrambe le circostanze, Emmanuele La Bella – che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato che gli è valso uno sconto di pena pari ad un terzo – avrebbe agito in concorso con Francesco Morano, 21 anni, di Vibo Valentia, nei cui confronti l’udienza preliminare (dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm) è stata sospesa nel gennaio scorso in quanto il suo avvocato, Francesco Gambardella, ha presentato un’istanza per la rimessione del procedimento ad altra sede poiché il suo assistito è figlio della presidente della sezione penale del Tribunale di Vibo Valentia, Lucia Monaco. Gli atti sono quindi finiti in Cassazione ed il procedimento è stato sospeso in attesa della decisione della Suprema Corte.

Nel parallelo troncone dell’abbreviato, è però ora arrivata la condanna per Emmanuele La Bella, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (per la firma) tutti i giorni della settimana escluse le domeniche ed i festivi. Stessa misura tuttora vigente anche per Francesco Morano, la cui istanza per ottenere la revoca della misura cautelare è stata respinta nelle scorse settimane dal gip. Da attività intercettive sulle utenze in uso a Francesco Morano e poi su quelle di Emmanuele La Bella, soggetto con cui Morano si sarebbe spesso interfacciato per recuperare dello stupefacente, gli investigatori avrebbero scoperto che i due in alcune occasioni si sarebbero impegnati a reperire sostanza stupefacente per uso personale, mentre in altre occasioni si sarebbero invece attivati per cedere ad altri soggetti alcune dosi di sostanza stupefacente. Il 12 gennaio 2017, inoltre, nell’auto in uso a Francesco Morano, ma con a bordo anche Emmanuele La Bella, la polizia ha rinvenuto un involucro di carta stagnola con alcuni residui di sostanza erbacea dalla quale trasudava liquido oleoso. Sottoposta ad analisi qualitativa, la sostanza è risultata contenere tracce di eroina e monoaceltimorfina, nonché caffeina e paracetamolo come sostanze da taglio. Nell’ambito della medesima operazione sono rimasti coinvolti anche altri cinque imputati di Piscopio di cui tre – Giovanni, Michele ed Antonio Zuliani – sono cugini di Rosario Battaglia e Rosario Fiorillo, ritenuti ai vertici del clan dei Piscopisani ed attualmente in carcere in quanto accusati dell’omicidio del boss di Stefanaconi, Fortunato Patania. L’inchiesta – ed il coinvolgimento nella stessa del figlio di un magistrato – ha finito per interessare anche la prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che il 2 febbraio scorso ha concluso una due giorni di audizioni nel palazzo di giustizia di Vibo Valentia e dovrà a breve far conoscere le proprie conclusioni in merito alle paventate incompatibilità ambientali di uno o più giudici in servizio nel locale Tribunale.

In merito a quanto sopra dall’avvocato Laura Moschella riceviamo e integralmente pubblichiamo: “In merito all’articolo pubblicato in data 17.03.2018, relativo al fatto di cronaca che vede coinvolto il mio assistito Emmanuele La Bella, è doveroso rompere il silenzio dopo lo stillicidio mediatico di questi mesi e porre alcune precisazioni. Innanzitutto nell’articolo non si fa menzione della riqualificazione del reato ottenuta col rito abbreviato. È bene evidenziare che inizialmente la Procura aveva inquadrato la fattispecie di reato negli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 73 comma 1 e 4 D.P.R. 309/90 con l’aggravante della cessione a soggetto minore. In sede di udienza preliminare abbiamo chiarito le dinamiche della vicenda, giungendo ad un’attenuazione del reato. Con la sentenza del 15.03.2018 il reato è stato, infatti, riqualificato nella fattispecie dell’art. 73, ma del solo comma 5 D.P.R. 309/90. Nello specifico, dei due episodi di cessione dello stupefacente, come erroneamente riportato nell’articolo, in capo al La Bella veniva riconosciuta soltanto la cessione del 2.01.2017 e da ciò il Gup Graziamaria Monaco del tribunale competente, in sede di udienza preliminare, ha accolto la nostra tesi difensiva, non collocando il La Bella in un contesto di condotta abituale di cessione di sostanze stupefacenti. Nonostante la Procura avesse chiesto la condanna dell’imputato a due anni e due mesi di carcere ed euro 9.600,00 di multa, senza la sospensione della pena, con parere contrario alla revoca della misura cautelare, il Gup non accogliendo la tesi della Procura ha riqualificato il reato nell’entità del piccolo spaccio, essendo decaduta l’ipotetica cessione al minore e quindi l’aggravante. Disponendo inoltre la sospensione della pena e la non menzione nel casellario giudiziario del La Bella, dichiarando così l’inefficacia della misura cautelare. Al di là della risonanza mediatica scaturita dal coinvolgimento di altri soggetti, le carte processuali delineano un profilo del mio assistito del quale nulla si riscontra nelle ricostruzioni giornalistiche di questi mesi, è più verosimile ricondurre la condotta abituale dello stesso nel mero uso personale”.

Prendiamo atto della nota dell’avvocato Laura Moschella e del fatto che nella stessa venga sottolineata come la condotta del suo assistito sia più verosimilmente da ricondurre all’uso personale di stupefacenti piuttosto che allo spaccio, per come invece stabilito dal giudice in relazione ad uno solo dei due episodi contestati e che ha fatto registrare la condanna dell’imputato, con sospesione della pena. Per parte nostra preme solo evidenziare che le ricostruzioni giornalistiche di questi mesi sono esclusivamente il frutto di una fedele lettura degli atti della polizia giudiziaria prima, del pubblico ministero poi, ed infine del gip. Nessuno “stillicidio mediatico”, quindi, ma semplice diritto di cronaca su vicende di indubbio interesse pubblico. (G.B.)

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