La decisione presa in autotutela dal Comune, come previsto dalla normativa, è avvenuta prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio e non comporta alcun indennizzo nei confronti dei partecipanti
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Il Comune di Drapia ha revocato in autotutela il bando di gara a procedura aperta n. 53/2025, relativo all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata con modalità “porta a porta”, gestione dei rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori per un periodo di due anni. La decisione è stata assunta in seguito all’accertamento di un errore nel calcolo del costo della manodopera, emerso in fase di verifica prima della pubblicazione della gara. L’appalto del valore complessivo di 285.788,64 euro era stato gestito come previsto tramite la Stazione unica appaltante della Provincia di Vibo Valentia. Il bando revocato prevedeva una gara a lotto unico, con aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa e svolgimento in modalità telematica.
Secondo quanto riportato nell’atto del Comune, «la revoca è stata disposta ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990», che consente all’amministrazione di «ritirare un provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di mutamento delle condizioni di fatto».
In questo caso, «l’errore di calcolo ha comportato una variazione sostanziale delle condizioni economiche di affidamento del servizio, rendendo necessaria la sospensione della procedura per garantire la corretta individuazione dell’aggiudicatario». Una decisione che, «secondo la giurisprudenza amministrativa (Tar Napoli, Catanzaro e Venezia), esclude che in simili casi possa essere riconosciuto un indennizzo, poiché la revoca è avvenuta prima dell’aggiudicazione definitiva».

