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Resta confermato il decreto con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria hanno revocato la parità scolastica, con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025, al Liceo Scientifico – indirizzo sportivo – “A. Callipo”, gestito dalla Cooperativa sociale sport dilettantistica “Nuovi Orizzonti”, sito in Vibo Valentia in viale J.F. Kennedy numero 87. E’ quanto deciso dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro che ha respinto il ricorso della Cooperativa “Nuovi Orizzonti” ritenendolo infondato. Dopo un’iniziale concessione della sospensiva del decreto di revoca, il 19 maggio scorso l’Istituto ricorrente ha avanzato all’Ufficio Scolastico Regionale “Richiesta configurazione Commissione d’Esame” con istanza di assegnazione di una Commissione al fine di consentire agli studenti di svolgere regolarmente gli esami di stato. Con nota del 28 maggio 2025 l’Ufficio Scolastico Regionale ha però respinto la richiesta spiegando che era stata ripristinata l’efficacia del decreto con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha revocato la parità scolastica con decorrenza da giorno 1 settembre 2024. A seguito di nuovo sollecito, con nota del 6 giugno 2025, l’Ufficio Scolastico Regionale ha quindi rappresentato che l’istituto risultava privo dello status di scuola paritaria e, pertanto, risultava privo di legittimazione alla prosecuzione delle attività scolastiche e didattiche e, di conseguenza, allo svolgimento degli esami di Stato”. Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato al Tar dalla Cooperativa “Nuovi Orizzonti” che gestisce il Liceo Scientifico – indirizzo sportivo – “A. Callipo”. Per i giudici amministrativi, al di là di alcune brevi sospensive del decreto di revoca, resta incontestato che “a partire dal 20 gennaio 2025 l’Istituto ha operato in assenza dello status di parità, sicché la prosecuzione dell’attività scolastica è avvenuta de facto e non è stata supportata, in qualsiasi modo, da un provvedimento del Tar”. I giudici rimarcano quindi che “il provvedimento di revoca dello stato di parità ha continuato a spiegare i suoi effetti in quanto l’istanza cautelare avente ad oggetto lo stesso è stata respinta per assenza del presupposto del fumus boni iuris”. In conclusione, secondo il Tar, “l’attività scolastica è stata svolta in assenza dello status di parità, poiché in nessuna disposizione è previsto che l’efficacia del provvedimento di revoca dello status di parità sia sospensivamente condizionata allo scollegamento dell’istituto dal sistema della piattaforma Sidi”, cioè del nuovo sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. Per tali motivi, il Tar ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato la parte ricorrente (Cooperativa sociale “Nuovi Orizzonti” che gestisce il Liceo Scientifico di Vibo ad indirizzo sportivo) alla refusione delle spese del giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, vale a dire il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – direzione generale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

