Dovrà essere il giudice ordinario e non la giustizia amministrativa ad occuparsi della revoca dell’incarico professionale dell’architetto Domenico Maida dai lavori di direzione della messa in sicurezza dell’area del fiume Mesima e del torrente Scornari. E’ quanto ha stabilito la prima sezione del Tar di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione – spettando, appunto, la relativa cognizione al giudice ordinario – il ricorso presentato dall’architetto Maida contro il Comune di Vazzano e la Provincia di Vibo Valentia. In particolare, l’architetto Domenico Antonio Maida aveva chiesto al Tar l’annullamento della determinazione con cui il Comune di Vazzano gli ha revocato l’incarico professionale direttore lavori, coordinatore in fase di esecuzione e certificatore di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell’area del fiume Mesima e del torrente Scornari. Tale determinazione era stata emanata in quanto Maida  era risultato dipendente della Provincia di Vibo Valentia. Lo stesso architetto aveva poi impugnato dinanzi al Tar anche il provvedimento con cui la Provincia di Vibo ha revocato la determina di autorizzazione al completamento dell’incarico professionale di direttore e coordinatore dei lavori presso il Comune di Vazzano.

Il Tar sposta la competenza al Tribunale ordinario

I giudici amministrativi sottolineano in sentenza che “l’incarico oggetto di revoca involge l’esecuzione di un lavoro autonomo a tempo determinato”. La giurisprudenza in materia ha quindi già chiarito che “il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto”.
La revoca, adottata dalla Provincia di Vibo Valentia, della determina di autorizzazione al completamento dell’incarico professionale di direttore e coordinatore dei lavori presso il Comune di Vazzano è quindi da ritenersi un “atto gestorio ascrivibile al rapporto di pubblico impiego sussistente tra il deducente e la medesima Provincia”.
Per tali motivi, la determina del Comune di Vazzano al pari di quella della Provincia di Vibo Valentia sono pertanto da considerarsi “espressive dell’esercizio di un potere di natura non autoritativa, non sussistendo nel primo caso, a monte, alcuna procedura concorsuale o comparativa ed essendo ravvisabile nel secondo caso un rapporto di pubblico impiego”. Tutte le doglianze dovranno, pertanto, essere riformulate dall’architetto Maida dinanzi al Tribunale civile di Vibo Valentia.

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