Pietro Di Costa, già testimone di giustizia, torna al centro di una vicenda giudiziaria: dopo la condanna pronunciata il 27 novembre 2025 dal Tribunale Monocratico di Vibo Valentia (giudice Alessio Maccarone) per plurimi episodi di calunnia ai danni dei propri familiari, è arrivata una nuova condanna, questa volta per il reato di minacce, emessa dal giudice di pace di Vibo Valentia.

La condanna

La calunnia consiste nell’accusare consapevolmente persone innocenti, esponendole al rischio di un procedimento penale e arrecando pregiudizio alla loro reputazione, dignità e serenità personale. Il Tribunale ha condannato Di Costa a un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, che dovranno essere quantificati in sede civile, riconoscendo anche una provvisionale immediatamente esecutiva.

Con la recentissima sentenza del 23 luglio 2026, il giudice di pace di Vibo Valentia ha, invece, riconosciuto Di Costa responsabile di minaccia commesso nei confronti della madre dei suoi fratelli, condannandolo anche al risarcimento del danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile.

«Con particolare riferimento alla condanna per calunnia – dichiara l’avvocato Giuseppe Rombolà – deve essere ribadito con fermezza che nessuno può pensare di utilizzare la giustizia a proprio comodo, trasformando denunce e querele in strumenti di pressione, ritorsione o aggressione nei confronti di chicchessia ed ancor di più dei propri familiari. Rivolgersi all’Autorità giudiziaria è un diritto fondamentale, ma comporta anche il preciso dovere di riferire fatti veri e di non coinvolgere e/o esporre consapevolmente persone innocenti in procedimenti penali».

«Le due pronunce – conclude l’avv. Rombolà – restituiscono dignità alle persone offese, costrette per lungo tempo a difendersi da condotte che hanno profondamente inciso sulla loro serenità personale e familiare. Le decisioni riconoscono la fondatezza delle loro ragioni e rappresentano un significativo ristoro, anche morale, rispetto ai pregiudizi subiti».

Resta fermo che le sentenze, non ancora definitive, sono soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e che l’imputato deve considerarsi non colpevole sino alla formazione del giudicato.