I giudici hanno riconosciuto la meritevolezza di un commerciante dichiarando non esigibili i crediti vantati nei suoi confronti anche per la mancanza di risorse causate dal tracollo economico della sua attività di ambulante dopo quanto vissuto
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Il Tribunale di Vibo Valentia ha concesso il beneficio dell’esdebitazione a un commerciante del Vibonese, dichiarando inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso, avvenuto il 16 settembre 2026.
Il decreto è stato emesso il giorno successivo dal giudice Elena Ficociello, all’esito dell’esame della domanda e della relazione predisposta dall’Organismo di composizione della crisi. Il Tribunale ha riconosciuto la presenza dei requisiti previsti dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per il sovraindebitato incapiente.
Il grave fatto di cronaca vissuto dalla famiglia
Secondo quanto ricostruito nella relazione dell’Organismo di composizione della crisi, sulla formazione dell’indebitamento ha inciso in maniera determinante un grave fatto di cronaca che, nel 2012, ha coinvolto la famiglia del ricorrente.
L’evento avrebbe provocato una profonda prostrazione psicologica e personale, rendendo particolarmente difficile proseguire con continuità e lucidità l’attività commerciale. La famiglia avrebbe dovuto affrontare anche un percorso di assistenza psicologica e modificare le proprie abitudini per ragioni di sicurezza.
Queste conseguenze avrebbero ridotto sensibilmente la possibilità di esercitare l’attività di commerciante ambulante, che richiedeva una presenza costante in luoghi pubblici e affollati. L’indebitamento, prima inesistente, si sarebbe quindi formato progressivamente dopo il 2012, parallelamente alla perdita di continuità e redditività dell’attività lavorativa.
Esclusi frode, dolo e colpa grave
Per concedere l’esdebitazione, il giudice ha dovuto verificare sia l’incapienza economica sia la meritevolezza del debitore.
Dalla documentazione prodotta non sono emersi atti in frode ai creditori, comportamenti dolosi o profili di colpa grave nella formazione dell’esposizione debitoria. Il Tribunale ha evidenziato che la condizione di sovraindebitamento era riconducibile prevalentemente a esigenze familiari e alle conseguenze del grave evento vissuto dal nucleo.
La presenza di debiti fiscali e contributivi non è stata considerata automaticamente incompatibile con il riconoscimento della meritevolezza. Secondo la giurisprudenza richiamata nel decreto, il beneficio può essere concesso anche in presenza di omissioni di natura erariale quando queste derivino da circostanze gravi ed eccezionali.
Le quote immobiliari considerate non liquidabili
Il ricorrente è risultato privo di un patrimonio economicamente significativo e di risorse utilizzabili per soddisfare i creditori, anche in prospettiva futura.
Il commerciante risulta formalmente titolare di alcune quote immobiliari ricevute anche per successione. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che si tratta di partecipazioni minime, indivise, prive di redditività e non concretamente collocabili sul mercato.
Un’eventuale divisione dei beni sarebbe risultata antieconomica e non sostenibile. Le dichiarazioni dei redditi depositate non hanno inoltre evidenziato entrate fondiarie derivanti da queste proprietà.
Debiti inesigibili, ma controlli per tre anni
Accertata la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, il Tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti anteriori alla presentazione della domanda, disponendo la cessazione dei vincoli, dei pignoramenti e delle trattenute riconducibili ai relativi creditori.
Il beneficiario dovrà però depositare, entro il 31 gennaio di ciascuno dei prossimi tre anni, una dichiarazione documentata sulla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale. La documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione del gestore della crisi.
Qualora entro tre anni dovessero sopraggiungere nuove risorse economicamente rilevanti, queste potranno essere destinate al pagamento dei creditori. Il mancato deposito della documentazione richiesta potrà invece determinare la revoca del beneficio.
Il ruolo di Gestore della crisi è stato ricoperto dall’avvocato Antonio Furchi, la parte è stata seguita dal legale Roberta Ruffa mentre l’Organismo di Vibo Valentia è coordinato dall’avvocato Ester Bernardo.

