martedì,Aprile 23 2024

Vibonese Calcio | Ecco perché il Messina meritava la retrocessione

Le motivazioni del ricorso del club rossoblu alla Corte d’Appello Federale che ha riportato la società di via Piazza d’Armi in Serie C

Vibonese Calcio | Ecco perché il Messina meritava la retrocessione

«Nel corso della stagione sportiva 2016/2017 emergeva che venti società partecipanti al Campionato di Lega Pro avevano stipulato, per l’iscrizione al campionato, polizze assicurative con la società GableInsurance, con sede a Vaduz in Lichtenstein. La predetta società GableInsurance veniva sottoposta alla procedura fallimentare e, di conseguenza, le società partecipanti – per quanto qui interessa – al campionato di Lega Pro rimanevano prive della necessaria copertura fidejussoria. ». Ecco come inizia la parte centrale del dispositivo con cui la Corte d’appello Federale motiva il posizionamento all’ultimo posto del Messina e la conseguente riammissione in Serie C (in attesa dell’ufficialità) della Vibonese.

La ricostruzione. La società ACR Messina s.r.l. provvedeva a depositare, nel termine imposto del 31.1.2017, la garanzia a prima richiesta sostitutiva emessa dalla Argo Global Se. Tuttavia, successivamente, in data 9.2.2017, “la Lega Pro riceveva una segnalazione in merito al mancato pagamento del premio assicurativo della polizza emessa in favore della società ACR Messina s.r.l.” La Lega Pro chiedeva immediatamente alla ACR Messina s.r.l. delucidazioni al riguardo e, segnatamente, evidenziava la necessità che, ai fini della necessaria esistenza della fidejussione richiesta per il campionato, la stessa predetta società definisse “la propria posizione con la compagnia assicurativa”. “Il 21.2.2017”, si legge nella relazione istruttoria della Lega Pro del 18.8.2017, “la Lega veniva informata – con segnalazione inviata in data 21.2.2017 da European Brokers s.r.l. – che non avendo l’A.C.R. Messina s.r.l. provveduto a quella data al pagamento del premio, la garanzia depositata il 31.1.2017 aveva perso qualsivoglia efficacia nei confronti del beneficiario”. In data 28.4.2017, il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – la società A.C.R. Messina s.r.l.

Dichiarazioni insufficienti per il Tfn. Il Tribunale Federale Nazionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017, respingeva gli addebiti mossi dalla Procura federale avverso la società ACR Messina s.r.l. per pretesa violazione dell’art.10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, delle NOIF, con specifico riferimento al Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 della FIGC. Riteneva, infatti, il Tribunale Federale Nazionale, non sussistere prova idonea dell’addebito, essendo insufficiente una dichiarazione di inadempimento resa da un soggetto estraneo al contratto assicurativo de qua. Avverso la predetta decisione del TFN proponeva ricorso il Procuratore Federale.

Il ricorso della Procura federale ed i (soli) 2 punti di penalizzazione. L’appello veniva accolto nella riunione del 7.6.2017, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/CFA del 7.6.2017 (e con motivi pubblicati sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017). La Corte Federale d’Appello rilevava come ai sensi dell’art. 3 della polizza de qua, il mancato versamento del premio comporti l’inefficacia del contratto. Per quanto, poi, attiene alla prova del 4 preteso mancato versamento, la CFA ricordava come “nell’azione di adempimento (in questo caso l’adempimento di cui la Procura federale chiede il rispetto è il deposito di un valido contratto fideiussorio) il fatto costitutivo è il titolo, sicché la prova che il creditore deve fornire ex art. 2697, 1° comma c.c. (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) deve avere ad oggetto soltanto tale elemento; ne deriva che la responsabilità del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum.

Il Caf evidenzia l’illecito. La Corte – nella propria delibera con i motivi – pubblicata sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017, ha evidenziato come l’illecito contestato dalla Procura Federale all’ACR Messina s.r.l. ed ai suoi responsabili, assumeva “carattere speciale, in quanto conseguente alla violazione non già di norma generale contenuta nelle disposizioni emanate dalla FIGC (Statuto, NOIF e CGS) bensì delle disposizioni introdotte, con norma costituente lexspecialis, dal Comunicato ufficiale n. 97/A, atto originato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di difficoltà specifica e contingente conseguente all’avvenuta liquidazione amministrativa della società assicurativa con la quale diverse società calcistiche avevano stipulato le proprie polizze fidejussorie”.

La “lente d’ingrandimento” della Vibonese. Con il ricorso proposto dalla U.S. Vibonese s.r.l. innanzi al TFN è stato dedotto il mancato definitivo deposito da parte di ACR Messina s.r.l. di una valida ed efficace polizza fidejussoria fino alla fine del campionato. Peraltro, è notorio che la mancata produzione della necessaria polizza fidejussoria è inadempimento che “non soltanto costituisce illecito disciplinare, ma anche esclude l’ammissione al campionato” (cfr., a titolo esemplificativo, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60 del 30.11.2015).

Le conclusioni. La Corte – spiega il Caf – non può che riaffermare quanto già espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa federale, accertando che la società ACR Messina s.r.l. ha disputato e portato a termine il campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017, senza la prescritta, necessaria ed indispensabile garanzia fidejussoria, considerato che ciò si traduce nel venir meno di uno dei requisiti imprescindibili per la partecipazione al campionato, tenuto conto che – nel caso di specie – essendosi già concluso il campionato di cui trattasi ed essendosi anche disputata la fase dei play-out, la prevista sanzione della esclusione della società dallo stesso si traduce nella retrocessione della società A.C.R. Messina s.r.l. all’ultimo posto della graduatoria della classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, stagione sportiva 2016/2017.

In attesa della riammissione ”automatica”. Esulano – scrive il Caf – dalla materia del contendere le conseguenze pratiche di tale posizionamento della società A.C.R. Messina s.r.l. all’ultimo posto della graduatoria della classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, stagione sportiva 2016/2017, trattandosi di adempimenti meramente organizzativi che discendono in maniera automatica dal predetto posizionamento, come sopra affermato, le richieste avanzate dalla reclamante di essere reintegrata “nell’organico di Serie C.

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