giovedì,Aprile 18 2024

Depuratore di Briatico e by-pass illegale, Cassazione conferma il sequestro

Rigettato il ricorso dell’amministratore unico della ditta Ecotec. Lo scorso anno i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di Vibo su indagini dei carabinieri Nucleo Ambiente della Procura 

Depuratore di Briatico e by-pass illegale, Cassazione conferma il sequestro

Rigettato dalla terza sezione penale della Cassazione il ricorso di Giuseppina Pucci, 45 anni, di Soveria Mannelli, avverso il sequestro preventivo dell’impianto di depurazione delle acque urbane del comune di Briatico affidato in gestione alla società Ecotec srl. Un sequestro deciso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia il 15 giugno dello scorso anno e successivamente – il 16 luglio 2018 – confermato dal Tribunale del Riesame. Giuseppina Pucci si trova indagata per i reati di inquinamento ambientale e danneggiamento. Il sequestro trae origine dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria della Procura (Aliquota carabinieri-Nucleo Ambiente, e Capitaneria di Porto di Vibo Marina), sull’impianto di depurazione delle acque urbane del comune di Briatico (località San Giorgio) affidato in gestione alla società Ecotec srl. Dopo la prima ispezione erano state riscontrate alcune criticità e la presenza di un by-pass per controllare il quale era stato installato un sistema di videosorveglianza dal 1° giugno al 4 giugno 2018. Da tali filmati è emerso che con elevata frequenza i reflui fognari in ingresso confluivano direttamente, senza alcun trattamento, prima all’interno del by-pass e poi nella condotta sottomarina. Da qui il provvedimento di sequestro. 

La difesa dell’indagata nell’impugnazione non ha contestato la presenza di tale by-pass, ma la possibilità di imputarlo alla ricorrente in quanto in occasione della consegna dell’impianto il 17 gennaio 2012, era stato dato atto della necessità di interventi urgenti per evitare il by-pass dei liquami e di ciò si era fatto carico l’amministrazione comunale che, secondo l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione provinciale, doveva installare il misuratore di portata al by-pass dell’impianto. Inoltre, nel verbale di dissequestro del 2016, il custode sottolineava che l’impianto di depurazione presentava tutte le sezioni di trattamento sottodimensionate, pertanto il mancato trattamento di una parte dei liquami sarebbe stata collegato a oggettive carenze strutturali e non a un disegno doloso. Infine, la difesa aveva sottolineato che vi erano stati due appalti di lavoro durante la gestione dell’Ecotec. I lavori del primo erano stati approvati e ultimati prima della data del dissequestro e, nonostante questi, il custode aveva ritenuto l’impianto carente. I secondi, al momento del sequestro dell’Il giugno 2018, non erano ancora stati ultimati, ma erano in corso di esecuzione. Secondo la Cassazione, quanto al delitto di inquinamento ambientale, per la sussistenza del “fumus” del delitto di inquinamento ambientale, ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo è richiesta un’alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento, in considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi. Quanto al profilo dell’elemento psicologico, secondo la Cassazione si tratta di reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale. Da qui la legittimità del sequestro in quanto la Ecotec, affidataria del servizio di gestione dell’impianto di depurazione, sarebbe stata perfettamente consapevole dell’esistenza del by-pass. 

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