giovedì,Aprile 25 2024

“Niglia era incandidabile”, arriva il verdetto definitivo della Cassazione

Per effetto della pronuncia della Suprema corte il sindaco di Briatico e presidente della Provincia decade da entrambi gli incarichi.

“Niglia era incandidabile”, arriva il verdetto definitivo della Cassazione

Andrea Niglia non è più sindaco di Briatico né tantomeno presidente della Provincia. A stabilirlo in via definitiva è la Suprema corte di Cassazione che ha messo nero su bianco i motivi della dichiarazione d’incandidabilità a carico dell’esponente politico e di altri quattro amministratori comunali di Briatico, già membri del consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2011.

Un’iniziale sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, nel 2014, aveva dichiarato improcedibile la domanda del ministero dell’Interno intesa alla dichiarazione di incandidabilità di Niglia, Milena Grillo, Gennaro Melluso, Massimo Rocco La Gamba e Domenico Marzano, amministratori del disciolto consiglio comunale.

I giudici avevano infatti ritenuto che l’incandidabilità per gli amministratori di enti locali sciolti a causa di condizionamenti criminali, essendo limitata «al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso», non poteva essere più dichiarata se «nelle more del giudizio era stato già espletato un turno elettorale prima della definitività della dichiarazione».

Contro questa sentenza aveva proposto ricorso in Cassazione il ministero dell’Interno, cui aveva resistito con un controricorso lo stesso sindaco Niglia. La Suprema corte ha però ora giudicato “fondato” il ricorso del ministero, sulla base dell’unico motivo d’impugnazione proposto, ovvero che i giudici della Corte d’Appello «abbiano fornito una interpretazione sostanzialmente abrogratrice della norma».

Per la Corte di Cassazione «la misura interdittiva dell’incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, riguarda il primo turno delle tornate elettorali ad esso successive».

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa dunque la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara Andrea Niglia e gli altri amministratori «incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno successivo alla scioglimento del cComune di Briatico».

Condanna le parti soccombenti in solido al rimborso delle spese in favore del ministero ricorrente, liquidandole in complessivi 10.200 euro.

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