martedì,Marzo 19 2024

‘Ndrangheta in Svizzera, la Cassazione scarcera Nesci e Albanese – Video

La Suprema Corte annulla senza rinvio le condanne per i due imputati di Fabrizia emesse dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nell’operazione Helvetia. Sentenza di portata storica che fa giurisprudenza

‘Ndrangheta in Svizzera, la Cassazione scarcera Nesci e Albanese – Video
La Corte di Cassazione

La prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato oggi, senza rinvio, la condanna a 14 anni di reclusione emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione mafiosa a carico di Antonio Nesci, di 70 anni, originario di Fabrizia. Con Nesci, individuato dagli inquirenti come “capo e promotore dell’associazione”, era stato anche condannato a 12 anni di carcere, Raffaele Albanese, 75 anni, pure lui di Fabrizia, ed anche per lui in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Giovanni Vecchio, la Cassazione ha annullato oggi la condanna. Le indagini della Dda di Reggio Calabria avevano individuato nel 2016 – operazione “Helvetia” – una cellula della ‘ndrangheta costituita nella cittadina svizzera di Frauenfeld, collegata alle cosche calabresi. La Cassazione, con questa decisione, ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova, annullando la sentenza di secondo grado. Antonio Nesci, detenuto al 41 bis nel carcere di Viterbo, per effetto della sentenza della Cassazione, è stato immediatamente scarcerato, mentre Raffaele Albanese, che si trovava agli arresti domiciliari, è tornato in totale libertà. Albanese e Nesci erano difesi, rispettivamente, dagli avvocati Giovanni Vecchio ed Emanuele Genovese. [Continua dopo la pubblicità]

L’avvocato Giovanni Vecchio

Raffaele Albanese era accusato di aver fatto parte della ‘ndrangheta con la carica di “capo società” – avendo ricoperto anche quella di “mastro di buon ordine”- di un’articolazione svizzera della criminalità organizzata calabrese e, segnatamente, della società di Frauenfeld dipendente dalla “casa madre” del “locale di Fabrizia” a sua volta subordinato alla ‘ndrangheta di Rosarno e quindi al “Crimine” reggino. A capo del locale di Frauenfeld ci sarebbe stato invece Antonio Nesci.
Le indagini erano state avviate nel gennaio 2012 ed avevano consentito di individuare un contesto di ‘ndrangheta con appartenenti alla “Società di Singen” e di accertare l’esistenza di altri“locali” omologhi nelle città di Rielasingen, Ravensburg ed Engen e di approfondire il rapporto che lega tali strutture mafiose all’organismo di ‘ndrangheta denominato “Provincia”, attivo nel Reggino ed in parte del Vibonese.

Sul piano giuridico, poi, si tratta di una questione che ha determinato un notevole interesse e che è stata molto dibattuta. Proprio in questo giudizio, infatti, vi erano state due distinte ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite (la prima nel 2015 e la seconda nello scorso mese di marzo 2019) tese alla soluzione di un contrasto interpretativo a proposito delle diramazioni estere della ‘ndrangheta; in particolare, si trattava di chiarire se fosse configurabile il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione mafiosa) con riguardo a una articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emergesse la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento.
Questo il commento della difesa di Raffaele Albanese rilasciato anche ai media svizzeri: “Oggi si è scritta una sentenza storica – dichiara l’avvocato Giovanni Vecchio – perché si è certificato quanto sostenuto dalla difesa fin dalla fase delle indagini preliminari: l’organizzazione svizzera non è un’associazione mafiosa; non lo è perché non ricorre alcuno dei parametri normativi che sono richiesti dall’art. 416 bis c.p., non lo è perché, in ultima analisi, la società civile svizzera non ha mai percepito l’esistenza di una presenza mafiosa”.
La decisione della Suprema Corte produrrà i suoi effetti ben oltre il processo che si è definito con la scarcerazione – a fronte di oltre cinque anni di custodia cautelare – dei due imputati poiché i suoi effetti si andranno a riverberare su molti dei processi che investono le diramazioni della ‘ndrangheta nel Nord Italia e anche all’estero. In termini ancor più sistematici – osservano ancora i difensori – si tratta di una decisione che, con ogni evidenza, non esaurisce i suoi effetti nella tematica della mafia all’estero, poiché si è accolta un’impostazione difensiva che investe la tematica della qualificazione stessa del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. che, diversamente da una tradizione giurisprudenziale ormai superata, non può più essere definito come un reato associativo “puro” ma, piuttosto, deve essere considerato un reato a struttura mista sicché, per la sua ricorrenza, non è più sufficiente il dato della costituzione di un’organizzazione illecita che si limiti a programmare un’attività caratterizzata da metodologia mafiosa, ma è indispensabile che si sia concretamente prodotto un effetto intimidatorio.

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