venerdì,Dicembre 6 2024

Asta a Vibo Valentia per il 501 Hotel: la “Italiantrade” dichiarata decaduta dall’aggiudicazione

Non effettuato il versamento del saldo del prezzo entro i termini di legge. Emesso un nuovo avviso di vendita dello storico complesso turistico-alberghiero

Asta a Vibo Valentia per il 501 Hotel: la “Italiantrade” dichiarata decaduta dall’aggiudicazione

Era stato venduto all’asta il 15 dicembre scorso per un importo complessivo di 2 milioni e 600 mila euro l’intero complesso turistico-alberghiero dell’hotel 501, messo in vendita nel 2011 e, secondo una prima perizia, avente un valore di circa 20 milioni di euro. Per mancanza di acquirenti ed aste andate a vuoto, il prezzo era via via sceso sino all’aggiudicazione per 2 milioni e 600 mila euro ad una società costituita da professionisti vibonesi, la “Italiantrade srl”, intenzionata a rilanciare la storica struttura fondata dal gruppo Mancini che, negli anni, aveva accumulato debiti, anche nei confronti dell’erario, tanto da arrivare alla dichiarazione di fallimento della società per grave insolvenza ai danni dei creditori. Il fallimento era stato chiesto direttamente dal procuratore Mario Spagnuolo in mancanza – secondo i magistrati – di un serio piano di risanamento dei conti e di recupero dei flussi finanziari tali da consentire l’approvvigionamento dei mezzi di produzione e di regolare le passività già scadute o in scadenza.

 Ma una volta aggiudicato alla “Italiantrade srl”, la società costituita da imprenditori ed avvocati vibonesi non ha versato il saldo del prezzo per la struttura aggiudicata all’asta. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia, Valentina Di Leo, ha così deciso nei giorni scorsi di respingere la richiesta di rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo dell’immobile aggiudicato il 15 dicembre scorso ed ha dichiarato la “Italiantrade srl” decaduta dall’aggiudicazione del bene oggetto della procedura, disponendo l’acquisto all’attivo della procedura della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione.  

Lo stesso giudice ha quindi ora deciso, con separato e contestuale provvedimento, di dar corso ad un nuovo avviso di vendita senza incanto del 501 hotel.

Una nuova asta, dunque, che si terrà il 13 luglio prossimo al piano terra del vecchio Tribunale con le offerte che dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita.

Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 3.546.923,00 euro di cui 2.990.048,00 per l’immobile e 556.875,00 per i beni mobili strumentali, le attrezzature e gli arredi.

 La decadenza della Italiantrade srl. Ma perché il giudice Valentia Di Leo ha deciso di rigettare l’istanza della “Italiantrade srl” di rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo per il 501 hotel? Il Vibonese è in grado di svelarlo.

Secondo il giudice il presupposto per la rimessione in termini è che la parte dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel caso di specie, a fondamento dell’istanza di rimessione in termini, è stata allegata la mancata erogazione del mutuo da parte delle banche interpellate dall’aggiudicataria Italiantrade srl la quale non ha però documentato l’esistenza di un evento integrante gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, che le ha impedito il tempestivo versamento del saldo del prezzo. Per il giudice, il ricorso al finanziamento bancario da parte dei partecipanti alle vendite forzate costituisce una facoltà, della quale gli stessi possono – ovviamente – avvalersi, “ma assumendosi evidentemente il rischio di disguidi o di ritardi nell’erogazione del finanziamento rispetto alla perentorietà del termine”.

La valutazione della “non imputabilità”  è quindi particolarmente rigorosa, non potendosi limitare alla constatazione del protrarsi dei tempi di istruzione da parte dell’istituto mutuante, altrimenti tutti gli aggiudicatari potrebbero chiedere di essere rimessi in termini per il versamento del saldo del prezzo, adducendo la mancata erogazione del finanziamento da parte della banca.

In altre parole, per il giudice non può ritenersi che la mancata erogazione del mutuo da parte dell’istituto di credito integri di per sé “causa non imputabile all’aggiudicatario” rilevante ai fini della rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo. Questo perché il fatto che la banca non eroghi il mutuo in tempo utile costituisce “una eventualità del tutto prevedibile da parte del soggetto che, intendendo acquistare nell’ambito di una procedura esecutiva depositi – sottolinea il giudice – un’offerta d’acquisto irrevocabile cauzionata a garanzia della serietà dell’impegno assunto (versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio indicato nell’ordinanza di vendita)”.

Per il giudice non è infine condivisibile la tesi secondo cui i “contatti” con gli istituti bancari non possono essere avviati prima della aggiudicazione, soprattutto quando l’importo del finanziamento richiesto sia, come nel caso di specie, di notevole entità, circostanza che impone all’interessato di attivarsi per tempo. Secondo il magistrato, “ove, per assurdo, si condividesse tale assunto, bisognerebbe valutare la tempestiva attivazione dell’aggiudicataria, avendo riguardo alla data di aggiudicazione (15.12.2016) ed al termine di scadenza del saldo prezzo (14.4.2017). La documentazione depositata a corredo dell’istanza di rimessione in termini “non offre, tuttavia, alcuna prova – sottolinea il giudice – di tale tempestiva attivazione, posto che gli unici due documenti che potrebbero attestare l’esistenza di contatti con gli istituti di credito sono la email di invio documenti al Banco di Napoli di Mileto del 7.4.2017 e la nota inviata all’istituto Bper Vibo Valentia del 29.3.2017 con la precisazione, per quest’ultimo documento, che non è neppure documentato l’invio dello stesso al destinatario”.

 Con riferimento infine alla richiesta di mutuo alla Bank of Tirana e alla Abi Bank, l’aggiudicataria ha “documentato unicamente la costituzione, nel gennaio 2017, di una società regolata dalla legislazione albanese, mentre – conclude il giudice Valentia Di Leo- non vi è alcuna prova della tempestiva attivazione di contatti con detti istituti di credito da parte della Italiantrade S.r.l”.

Articoli correlati

top