venerdì,Marzo 29 2024

‘Ndrangheta: la Cassazione certifica l’egemonia del clan La Rosa a Tropea

Ecco le motivazioni della sentenza che il 27 aprile scorso ha assestato un duro colpo alla consorteria mafiosa del Vibonese colpita con le operazioni “Peter Pan” e “Rocca Nettuno”

‘Ndrangheta: la Cassazione certifica l’egemonia del clan La Rosa a Tropea

Sono state depositate dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione le motivazioni della sentenza con la quale il 27 aprile scorso ha reso definitive le condanne a 10 anni per Salvatore La Rosa; a 5 anni di reclusione per Pasquale La Rosa; a 6 anni per Francesco La Rosa (del ’71, detto “U Bimbu”); a 5 anni per Francesco La Rosa (del ’74); a 4 anni e 4 mesi per Saverio Bardo; a 2 anni e 4 mesi nei confronti di Gerardo Piccolo. Per il solo Antonio La Rosa, alias “Ciondolino”, ritenuto a capo dell’omonimo clan, la Suprema Corte ha annullato con rinvio, per un nuovo processo di secondo grado a Catanzaro, in relazione alle sole contestate aggravanti nel reato di violenza o minacce. In appello era stato condannato a 6 anni di carcere per tentata estorsione.

I ricorsi dei difensori sono stati ritenuti dalla Cassazione tutti infondati nella parte in cui non sono stati ritenuti addirittura inammissibili.

Il riconoscimento dell’associazione mafiosa. Per la Suprema Corte è stato assolutamente corretto che la Corte d’Appello di Catanzaro abbia proceduto ad una più attenta rilettura delle plurime risultanze delle intercettazioni che hanno costituito “la fonte del convincimento che ha portato, all’esito di un ragionamento probatorio completo e non illogico, ad un giudizio di colpevolezza anche in relazione al reato di associazione mafiosa” dal quale gli imputati erano stati assolti in primo grado.

I La Rosa della città e della Marina: un unico clan. La Cassazione per la prima volta riconosce l’esistenza di un unico clan La Rosa, suddiviso poi in due “famiglie”: i La Rosa della città guidati dai fratelli Antonio e Francesco La Rosa, alias “U Bimbu”, e quelli della marina guidati da Salvatore La Rosa e Francesco La Rosa (cl. ’74). Dopo gli arresti dell’operazione “Odissea” del settembre 2006, attraverso una microspia posta sull’auto di La Rosa Francesco (c1.’74) gli inquirenti sono riusciti le dinamiche che hanno portato alla riorganizzazione della cosca ed all’estensione del gruppo tramite la “saldatura operativa tra i discendenti degli anziani fratelli Domenico La Rosa (capostipite dei cd. “La Rosa della città”) e Carmine La Rosa (capostipite dei cd. “La Rosa della marina”), tutti prevalentemente impegnati in imprese operanti nel settore del movimento terra e dunque in posizione di potenziale conflittualità operativa”. Ed infatti – fanno notare i giudici in sentenza – la sinergia tra i due rami della famiglia in precedenza era risultata “impossibile, sia per rivalità individuali, sia per il senso di pretesa “superiorità” nutrito dai La Rosa della città”, ritenuti gruppo “predominante e maggiormente aggressivo” rispetto a quelli della marina.

Gli “affari” del clan a Tropea. I giudici hanno quindi esaminato numerose vicende che hanno visto l’interesse del clan mafioso dei La Rosa: la bonifica dell’area parcheggio di Tropea, la guardiania del cantiere al Porto, i lavori edili svolti da tale Macrì Giuseppe, i lavori a Drapia e Parghelia, i lavori dell’impresa Restuccia, i lavori al cimitero, i lavori in località Carmine, i lavori della ditta Romano e i trasporti dei turisti alla Eolie.

Esaminate poi le risultanze attinenti alle estorsioni ai lidi balneari, dalle quali si è tratta dimostrazione adeguata “della rinnovata composizione della cosca La Rosa di Tropea quale clan egemone che ha visto dal febbraio 2008 al marzo 2013 coinvolti, in particolare, i due omonimi Francesco La Rosa (cl. ’74 e “U Bimbu”), seppure con diversi ruoli e posizione gerarchica.

Molteplici profili, secondo la Cassazione, anziché dimostrare la distanza di Pasquale La Rosa dalla cosca, sono risultati invece “utili per evidenziarne il contributo ed il ruolo associativo”. In particolare, da una conversazione del 26 maggio 2010 si è ravvisata una sostanziale confessione del ruolo egemone dei La Rosa a Tropea, mentre da altra intercettazione del 25 novembre 2009 si è ricavato il metodo che Francesco La Rosa (cl.’74) avrebbe auspicato per gestire le estorsioni, con l’inserimento nel medesimo contesto anche del “ribelle” Salvatore La Rosa ed un ruolo gerarchicamente sovraordinato di Pasquale La Rosa rispetto a quello del cugino Francesco c1.’74, potendo il primo “permettersi di decidere quando coinvolgere nei lavori il secondo e quando no”. Pasquale La Rosa avrebbe quindi dato “istruzioni” e direttive al cugino Francesco La Rosa (cl.’74) nelle vicende dei lavori di Parghelia e del cimitero, “emblematiche della collaborazione tra le diverse ditte”.

Il ruolo di Salvatore La Rosa. Già in carcere quale killer del barone Antonio Carlo Cordopatri di Oppido Mamertina – ucciso il 10 luglio 1991 nel centro di Reggio Calabria su mandato dei Mammoliti Castellace ai quali il barone non aveva inteso cedere i propri uliveti -, Salvatore La Rosa appena uscito dal carcere, pur intemperante e arrogante, ad avviso dei giudici sarebbe stato sempre protetto dal resto della famiglia La Rosa, ed in particolare dal cugino Francesco La Rosa (cl. ’71, alias “U Bimbu”). Ciò a conferma della forte “caratura criminale” di Salvatore La Rosa che, ritornato in libertà si sarebbe speso “con assiduità” a compiere estorsioni “spendendo il nome della famiglia La Rosa”, non contestando però – pur ribelle ed insofferente alla regole associative – il ruolo sovraordinato di Francesco La Rosa, alias “U Bimbu”.

Le condotte di Pasquale e Salvatore La Rosa sono state quindi ritenute dalla Cassazione “funzionali all’associazione, con un’attività di vessazione degli imprenditori e di condizionamento delle assegnazioni di lavori nel settore del movimento terra, contribuendo in tal modo al rafforzamento della cosca La Rosa di Tropea”.

‘Ndrangheta: clan La Rosa di Tropea, condanne in Cassazione

L’influenza sul Rocca Nettuno. Accertata per la Cassazione è infine “l’influenza della cosca sull’hotel Rocca di Nettuno”, pur in assenza di condotte esplicitamente violente o minacciose, “essendo sufficiente, a fini intimidatori, la sola evocazione del nome di La Rosa Antonio, carcerato e notoriamente influente sul territorio”. Durante la carcerazione di Antonio La Rosa, alias “Ciondolino”, il ruolo direttivo del clan sarebbe passato al fratello Francesco La Rosa, detto “U Bimbu”, descritto come il “vero dominus nella spartizione degli affari e nell’organizzazione delle estorsioni, specialmente durante la detenzione del fratello Antonio”.

Ad ulteriore conferma “dell’assoggettamento dell’hotel Rocca di Nettuno alle pressioni della consorteria”, i giudici ricordano infine l’esistenza di un contratto dai costi irragionevoli (per l’hotel) relativo allo smaltimento rifiuti e le pressioni fatte da Francesco La Rosa, “U Bimbu” per far assumere nella struttura Gerardo Piccolo quale dipendente.

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