lunedì,Maggio 13 2024

Sant’Onofrio: Cassazione annulla assoluzione di Fortuna per omicidio Di Leo

In primo grado era stato condannato a 30 anni di reclusione per un delitto dirompente negli assetti mafiosi del Vibonese. Processo d'appello da rifare. Decisive le confessioni di Andrea Mantella e le tracce di Dna rinvenute sui guanti in lattice

Sant’Onofrio: Cassazione annulla assoluzione di Fortuna per omicidio Di Leo
Francesco Fortuna

Sarà necessario un nuovo giudizio per l’omicidio di Domenico Di Leo, alias “Micu Catalanu”, ucciso il 12 luglio 2004 a Sant’Onofrio. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura generale di Catanzaro avverso l’assoluzione in appello di Francesco Fortuna, 39 anni, di Sant’Onofrio, ritenuto uno degli esecutori materiali e che in primo grado – al termine del processo con rito abbreviato – era stato condannato a 30 anni di reclusione. Il processo d’appello nei confronti di Francesco Fortuna è quindi da rifare e la sua assoluzione è stata annullata dalla Cassazione. [Continua]

I motivi della Cassazione                    

La Corte di Cassazione

Per la Suprema Corte, il giudice d’appello quando ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, “non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni”.

Le prove di carattere tecnico-scientifico

Domenico Di Leo

Al di là di diverse intercettazioni e del racconto dei collaboratori di giustizia Francesco Michienzi di Acconia di Curinga, Loredana Patania di Stefanaconi, Raffaele Moscato (clan dei Piscopisani) e Andrea Mantella di Vibo Valentia, l’elemento di prova più forte a carico di Francesco Fortuna era di carattere tecnico-scientifico: l’individuazione di due profili genotipici riconducibili a soggetti di sesso maschile che hanno avuto un “ruolo attivo” nella commissione del grave fatto di sangue, perché le relative tracce sono state rinvenute nei guanti in lattice utilizzati nel corso dell’agguato. In particolare, dovevano essere le tracce di dna rinvenute su quattro guanti in lattice ad “inchiodare” Francesco Fortuna, che però è stato assolto con formula ampia in appello. Le analisi, secondo l’accusa, avevano consentito di isolare un dna che, comparato con il profilo genotipo dell’indagato, avrebbe dato “completa sovrapponibilità”. Le motivazioni della sentenza di primo grado avevano poi certificato la credibilità del racconto di Andrea Mantella, che a quell’agguato prese parte.

Le sentenze di primo e secondo grado

Andrea Mantella

Il giudice di primo grado aveva infatti rimarcato “la valenza probatoria elevatissima delle dichiarazioni di Mantella, trattandosi di dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo fatto di reato laddove riferisce situazioni apprese per avervi partecipato direttamente”. In particolare il giudice di primo grado riteneva che il reperto genotipico in questione potesse svolgere una funzione di corroborazione della chiamata in correità del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, affermando che «gli esiti del dato scientifico, anche tenendo conto di tutte le precisazioni e correzioni di rotta operate per effetto degli accertamenti peritali, conservano un adeguato valore probatorio e forniscono un decisivo apporto nell’individuazione dei profili di responsabilità dell’imputato Francesco Fortuna nell’omicidio di Di Leo Domenico, finendo per costituire l’elemento principale di riscontro alla fortissima chiamata in correità operata nei suoi confronti dal Mantella».

Per la Cassazione è quindi sbagliato il ragionamento dei giudici d’appello laddove scrivono che «in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del Dna svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori».

Per la Suprema Corte, la figura processuale del perito deve essere assimilata a quella del testimone e le regole previste per i testimoni devono essere applicate anche ai periti, con la conseguenza che devono essere riconosciute alle parti le stesse prerogative contemplate per i testimoni, tra le quali il «diritto di partecipare alla formazione della prova in tutte le sue fasi; l’audizione di persone che possono essere chiamate, a qualsiasi titolo, dalla parte che vi abbia interesse a sostenere la propria tesi; la possibilità di nominare un “contro-esperto”; la possibilità di partecipare all’esame delle persone (cross examination) sentite dal perito; il diritto di prendere cognizione tempestivamente dei documenti utilizzati dal perito al fine di poterli valutare”.

Tutto ciò non è stato fatto e da qui l’annullamento dell’assoluzione di Francesco Fortuna e la necessità di un nuovo processo di secondo grado.

Le motivazioni alla base dell’omicidio  

Domenico Di Leo, detto “Micu i Catalanu”, era ritenuto dagli inquirenti un componente dello stesso clan Bonavota con il ruolo di “braccio armato”. Entrato in contrasto con i figli del defunto boss Vincenzo Bonavota, è stato attinto da diversi colpi d’arma (Kalashnikov e fucile a pompa), tanto che sul posto sono stati rinvenuti i bossoli di oltre 45 colpi.

Francesco Scrugli

La decisività delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore Andrea Mantella, nell’interrogatorio del 04 maggio 2016, conseguiva al fatto che lo stesso, a distanza di alcuni anni dall’esecuzione dell’omicidio di cui si controverte, si apriva alla collaborazione con la giustizia, ammettendo di avere ucciso Domenico Di Leo e chiamando in correità Francesco Fortuna e Francesco Scrugli (quest’ultimo nel frattempo deceduto), con cui aveva pianificato l’agguato mortale nel corso di alcune riunioni. A queste riunioni, secondo quanto riferito da Mantella e riportato dalla sentenza della Cassazione, avevano partecipato, anche Nicola Bonavota, Domenico Bonavota, Domenico Cugliari e Onofrio Barbieri, i quali, a loro volta, erano stati preventivamente autorizzati da Pasquale Bonavota che, all’epoca dei fatti, ricopriva un ruolo egemonico all’interno dell’omonima cosca.

I due moventi del fatto di sangue

L’omicidio, secondo il collaboratore Mantella, era stato deliberato a seguito di una concomitanza di due causali. La prima di tali causali traeva origine della decisione della vittima di collocare, a scopo intimidatorio, un ordigno esplosivo nell’autosalone della famiglia De Fina, senza consultarsi preventivamente con i vertici della cosca Bonavota, confermando in questo modo il convincimento diffuso sulle “mire espansionistiche” che la vittima nutriva nel contesto dell’ambiente ‘ndranghetista nel quale gravitava; la seconda di tali causali, invece, traeva origine dalle tensioni personali sviluppatesi tra Domenico Di Leo e Pasquale Bonavota, conseguenti alla contrarietà del primo dei due soggetti alla relazione sentimentale intrapresa dallo stesso Bonavota con una parente della persona offesa”.

top