giovedì,Aprile 18 2024

Fondazione voluta da Natuzza, ecco come saranno regolati i rapporti con la Diocesi

Le riforme allo Statuto inoltrate dalla Santa Sede prevedono specifici impegni su gestione economica e pastorale della Chiesa con un ruolo preciso per il nuovo Rettore

Fondazione voluta da Natuzza, ecco come saranno regolati i rapporti con la Diocesi

Il prossimo 13 dicembre l’assemblea dei soci della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati sarà chiamata ad approvare il testo di riforma dello statuto, inoltrato nei giorni scorsi dalla Santa Sede. Modifiche già sottoscritte dal vescovo Luigi Renzo che – una volta approvate anche dall’ente morale voluto dalla Serva di Dio Natuzza Evolo per la realizzazione della Villa della Gioia – dovrebbero porre fine ad una diatriba con la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea in corso da oltre tre anni. Ma quali sono i reali termini dell’accordo? Ecco i particolari.

Gestione economica e cura liturgica e pastorale della chiesa

Per quanto riguarda la gestione della chiesa realizzata con le offerte dei fedeli e ancora in attesa di consacrazione, all’articolo 3 si legge che tra gli impegni della Fondazione vi è anche quello di “amministrare e prendersi cura della gestione economica, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero complesso dei beni” di sua proprietà, “compresa la chiesa, dedicata alla Vergine Maria con il titolo di Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, da destinare al culto pubblico e privato, in vista di una sua desiderata erezione a Santuario Diocesano ad opera della competente autorità Ecclesiastica”. Il tutto con la precisazione, tra l’altro, che “la cura liturgica e pastorale della chiesa” sarà affidata alla Diocesi, “in conformità alle norme canoniche, nel rispetto dello spirito della Fondazione”, e che i rapporti tra le parti, “in ordine all’uso della chiesa e alla nomina del rettore”, sono regolati da un’apposita convenzione stipulata “nel rispetto delle normative, canonica e civile, allegata al presente Statuto”. Ma cosa stabilisce la bozza di convenzione?

Gli impegni della Fondazione

L’articolo 3, ad esempio, prevede che la Fondazione si impegna “a sostenere le spese inerenti l’uso della chiesa (quali, ad esempio, quelle relative a luce, gas, pulizia, sistemi di sicurezza, assicurazioni, eventuale personale di vigilanza laico, manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro si renda necessario)”. Ma anche “ad apprestare per il Rettore, nei tempi e con i mezzi all’uopo necessari, una idonea abitazione con relativo ufficio”. Inoltre, fatte salve le offerte delle “Giornate imperate” da versare secondo le destinazioni previste dalla Chiesa, “ha diritto di trattenere tutte le offerte comunque raccolte in occasione delle celebrazioni liturgiche, dei raduni dei fedeli e delle assemblee dei Cenacoli di preghiera, a tenersi nella Villa della Gioia, nonché le liberalità e le oblazioni dei fedeli ed enti pubblici e privati espressamente e specificamente destinate alla chiesa e alla Fondazione; con precisazione che tali offerte saranno utilizzate per le attività liturgiche e pastorali, cioè di religione e di culto, di cui alla presente convenzione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le varie spese di gestione della chiesa, nonché per portare a termine, realizzare e sostenere le opere rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione stessa”. In questo contesto, “curerà insieme al Rettore e manterrà apposti registri, conformemente alla normativa canonica e civile, dove annotare le offerte, le liberalità e le oblazioni”, fermo restando che sarà cura del Rettore presentare annualmente al vescovo il bilancio relativo alla gestione economica della chiesa “affinché questi ne prenda visione, in conformità con quanto disposto dalla normativa canonica”. La Fondazione, infine, sosterrà il Rettore “nell’accoglienza dei pellegrini e nell’animazione delle iniziative della Rettoria”.

I compiti della Diocesi

L'interno della "Grande chiesa" voluta da Natuzza Evolo

L’articolo 4 tratta, invece, i compiti della diocesi, che si impegna ad erigere a Rettoria e, “qualora ne ricorrano i presupposti giuridico-canonici”, a Santuario la chiesa. L’ufficio di Rettoria, tuttavia, viene conferito con modalità specifiche. Solo il primo Rettore, nello specifico, “è nominato per libero conferimento (can. 157 Cic) dal vescovo all’interno del clero della sua diocesi, tra i sacerdoti che condividono notoriamente la testimonianza di fede e di vita cristiana di Natuzza Evolo e lo spirito della Fondazione, entro due mesi dall’approvazione della presente Convenzione”. Tale nomina “ha la durata di 2 anni”. Successivamente, “tre mesi prima dello scadere di tale mandato, e per ogni successiva nomina”, la Fondazione presenterà al vescovo una terna di sacerdoti della diocesi con le medesime prerogative, “all’interno della quale il vescovo istituirà il nuovo Rettore, a norma dei cann.158-163 e 557, § 1Cic”. In questo caso il Rettore durerà “in carica cinque anni” e potrà essere riconfermato “anche più volte a discrezione del vescovo diocesano, sentita la Fondazione”. Ove si dovesse rendere necessaria la collaborazione di altri presbiteri alla cura pastorale affidata al Rettore, “il vescovo provvederà alla loro designazione, previo accordo con la Fondazione”.

Le funzioni del Rettore

L’articolo 5 tratta, invece, i compiti del Rettore, il quale nello svolgimento delle sue funzioni liturgico-pastorali “opera in accordo alla normativa canonica universale e con le direttive del vescovo (can. 162), dal quale dipende, secondo le priorità pastorali della diocesi, nel rispetto dello spirito della Fondazione, nonché delle prerogative della parrocchia competente previste dal diritto (can. 558)”. Altresì: “vigila affinché le funzioni sacre celebrate nella chiesa rispettino le norme liturgiche e le disposizioni canoniche (can. 151); diffonde la devozione al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, secondo le testimonianze di Fede e di vita cristiana di Natuzza Evolo; accoglie i pellegrini, organizza in modo esemplare le celebrazioni, promuove, secondo lo spirito della Fondazione, le forme di devozione approvate dalla Chiesa e anima le iniziative culturali volte alla crescita integrale della persona; autorizza la Fondazione ad organizzare e svolgere all’interno e all’esterno della chiesa, attività di culto e di pastorale autonome, d’intesa con il parroco competente; ha diritto ad un congruo compenso da stabilirsi secondo la normativa universale della Chiesa e quella speciale emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, inserendolo nel sistema di sostentamento del Clero”. La convenzione avrà una durata di 5 anni “tacitamente rinnovabili”, fermo restando che “in qualunque momento, al sopravvenire di nuove situazioni, potrà essere rivista di comune accordo, su richiesta di una o di entrambi le parti”. Le eventuali modifiche dovranno, tuttavia, “farsi risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti”.

Le modifiche agli articoli 1, 6 e 10 dello Statuto

Tornando allo statuto, all’articolo 1 non si legge più che la Fondazione è costituita “su ispirazione della Madonna” ma solo “secondo la volontà di Natuzza Evolo, che ne è la fondatrice spirituale”. Un passaggio obbligato sino a quando la Serva di Dio non sarà elevata all’onore degli altari. Stesso discorso per il testamento spirituale di Mamma Natuzza, spostato in appendice al nuovo documento. Tra le modifiche, anche quelle all’articolo 6, che prevede che accanto agli attuali fondatori possano entrare a far parte dell’assemblea anche i cosiddetti “partecipanti”, cioè “quanti, condividendone gli scopi, abbiano continuativamente per almeno un triennio, attivamente partecipato e/o economicamente contribuito alle iniziative della Fondazione distinguendosi per particolare dedizione e siano stati, a loro domanda, su proposta del Consiglio e successiva approvazione dell’assemblea, iscritti nell’apposito registro tenuto dal segretario della Fondazione”. Per quanto riguarda il consiglio d’amministrazione (articolo 10), ad esso parteciperà “ex officio”, di diritto, il Rettore della chiesa, ma solo “come membro consultivo non votante, qualora all’ordine del giorno vi fossero questioni inerenti la chiesa stessa”. Prima esso era composto di diritto anche dal vescovo della diocesi e dal parroco della comunità “Santa Maria degli Angeli” di Paravati, “fatta salva la possibilità di rinuncia”.     

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