Resta confermata la condanna a 10 anni di reclusione nei confronti del boss di Arena (nativo però di Gerocarne), Antonio Gallace, 61 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni di Francesco Franzè, fatto di sangue avvenuto a Gerocarne il 10 febbraio 1995. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti confermato l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Salerno il 10 febbraio scorso ha rigettato la richiesta di revisione del processo avanzata da Antonio Gallace, condannato in via definitiva per il ferimento di Francesco Franzè con sentenza divenuta irrevocabile il 19 settembre 2002. L’istanza aveva indicato quali nuove prove le dichiarazioni di Enzo Taverniti, fratello del correo Giuseppe Taverniti, dalle quali emergeva che l'agguato (un colpo di fucile a pallettoni che ha attinto la vittima al ventre) ai danni di Francesco Franzè sarebbe stato commesso da lui stesso (Enzo Taverniti), e non dal fratello Giuseppe, e da Antonio Gallace, così smentendo le dichiarazioni della persona offesa (Francesco Franzè), che aveva riconosciuto in “Mimmo Sette il soggetto che materialmente gli sparò e in Giuseppe Taverniti e Antonio Gallace quali fiancheggiatori del primo”. Enzo Taverniti (alias “Il Cinghiale”) dichiarò invece nel 2009, a seguito di un percorso di collaborazione con la giustizia, che l'agguato era stato commesso, oltre che da lui, da Mimmo Sette e dai fratelli Vincenzo e Giuseppe Loielo, individuando la motivazione dell'agguato “nel fatto che Franzè comprava il pane e poi lo rivendeva nel luogo dove Mimmo Sette aveva un panificio”.

La “Mafia del pane” e le dichiarazioni di Taverniti 

La Corte d’Appello di Salerno evidenzia che le sentenze di condanna nei confronti di Antonio Gallace si fondano sulle dichiarazioni della persona offesa, Francesco Franzè, la quale ha ricondotto l’agguato come movente alla cosiddetta “guerra del pane” e ha sempre indicato “con dovizia di particolari nei tre soggetti già condannati gli autori dell'agguato ai suoi danni, avvenuto durante una battuta di caccia a Gerocarne, senza mai contraddirsi e fornendo particolari puntualmente riscontrati dalle indagini di polizia giudiziaria. La sua attendibilità, rimasta coerente durante tutto il procedimento, è stata analiticamente vagliata nelle fasi di merito”. Per i giudici, invece, le “dichiarazioni di Enzo Taverniti, a fronte delle articolate dichiarazioni della persona offesa, si palesano come sospette, generiche e non riscontrate. Si tratta di propalazioni, oltre che auto-accusatorie, accusatorie nei confronti di altri soggetti che sono deceduti e quindi non sono in grado di difendersi”. Il riferimento è ai boss delle Preserre, Vincenzo e Giuseppe Loielo, uccisi nel 2002 dal boss rivale Bruno Emanuele.
“Le dichiarazioni di Enzo Taverniti – si legge in sentenza – non sono poi assistite dai necessari riscontri esterni e si pongono quali generici resoconti di un fatto criminoso ampiamente noto, senza offrire una spiegazione logica sul possibile movente calunnioso che avrebbe spinto Francesco Franzè ad accusare Antonio Gallace e Giuseppe Taverniti, anche alla luce del fatto che la causale dell'attentato indicata dalla persona offesa è la stessa. Con riguardo alla posizione di Mimmo Sette, la Corte d’Appello evidenzia, altresì, che le immediate dichiarazioni di Franzè hanno consentito la tempestiva effettuazione dell'esame dello stub sulla mano dello stesso Sette, con cui sono state rilevate particelle dello sparo”. Quanto ad Antonio Gallace e a Giuseppe Taverniti, gli stessi sono stati subito individuati da Franzè, il quale ha fornito anche una dettagliata descrizione degli indumenti da loro indossati, di cui poi sono stati “effettivamente trovati in possesso nelle immediate perquisizioni domiciliari successive”. Inoltre, che Giuseppe Taverniti si trovasse sul luogo dell'agguato, lo si evince anche dalle dichiarazioni di un amico di Franzè. Infine, a chiusura del cerchio di inattendibilità di Enzo Taverniti, i giudici salernitani evidenziano che “non risulta aperto dall’autorità giudiziaria un procedimento penale a suo carico per il reato di tentato omicidio di Francesco Franzè. In definitiva, la Corte d'Appello ritiene che le prove nuove, per vaghezza, genericità, inattendibilità intrinseca e mancanza di riscontri esterni, sono ictu oculi irrilevanti e non decisive, e quindi inidonee a ribaltare la sentenza di condanna irrevocabile di Antonio Gallace”.

Le doglianze difensive e la risposta della Cassazione

Nell’istanza di revisione del processo, la difesa di Antonio Gallace ha sostenuto che la Corte d’Appello di Salerno ha “erroneamente applicato i criteri di valutazione delle prove nuove, sottovalutando la portata probatoria della consulenza tecnico-balistica e trascurando immotivatamente tutte le emergenze degli atti forniti a compendio della richiesta”. La difesa ha poi sostenuto che “il collaboratore ha indicato come presente alla riunione operativa, insieme ai fratelli Loielo deceduti, anche Luciano Scaturchio, soggetto vivente che non è stato minimamente considerato”. La motivazione per il ricorrente Gallace è quindi “manifestamente illogica quando afferma che le dichiarazioni di Taverniti non sono riscontrate, omettendo però di compiere la valutazione unitaria del materiale probatorio che è richiesta dalla giurisprudenza”.
La Cassazione su tali punti ha però precisato innanzitutto che “le dichiarazioni di Enzo Taverniti sono intervenute a distanza di diversi anni dal fatto e dalla sentenza irrevocabile di condanna di Gallace”. In ogni caso, la prova nuova si sostanzia qui “nella mera indicazione della partecipazione al tentato omicidio di due individui diversi da quelli già condannati con sentenza definitiva, senza che i fatti storici ricostruiti nel giudizio di cognizione siano stati decisivamente smentiti dal ricorrente”. Non basta, quindi, una diversa interpretazione della consulenza balistica del perito, la quale non costituisce pertanto una prova "nuova", traducendosi invece in un apprezzamento critico di “emergenze già conosciute e delibate nel procedimento e nella mera rilettura di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva”. Da qui il rigetto del ricorso.

Gallace e i testimoni di giustizia Barba e Franzè

Il boss Antonio Gallace – ritenuto tra i principali boss delle Preserre vibonesi – sta attualmente scontando la pena dell’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Russo e ad 8 anni per associazione mafiosa nel processo nato dall’operazione antimafia denominata “Luce nei boschi”. Il delitto di Giuseppe Russo, all’epoca di 22 anni, è uno dei fatti di sangue più cruenti avvenuti nel Vibonese negli ultimi 30 anni. La vittima è stata rapita ad Acquaro e poi uccisa il 15 gennaio 1994 con il cadavere bruciato e rinvenuto in una fossa solo mesi dopo, il 21 marzo 1994, e solo grazie alle rivelazioni di uno dei suoi assassini – Gaetano Albanese di Candidoni – che si decise a collaborare con la giustizia. Le dichiarazioni del pentito permisero di appurare che il rapimento e l’omicidio di Giuseppe Russo venne deciso proprio dal boss Antonio Gallace, che all’epoca esercitava il proprio potere mafioso sul paese di Arena e non accettava il fidanzamento del giovane con sua cognata. Nel delitto sono rimasti coinvolti anche anche elementi delle “famiglie” Albanese di Candidoni, Oppedisano e Morfei di Monsoreto di Dinami. Nelle sentenze si parla di “visione distorta delle ragioni di onore familiare, tipiche di chi con atteggiamento mafioso vuole dimostrare la supremazia sul territorio”. Un delitto costato ad Antonio Gallace la condanna del carcere a vita.
Francesco Franzè è invece il figlio di Anna Barba – entrambi testimoni di giustizia – e tra i pochissimi ad aver denunciato, nelle Preserre vibonesi, i propri estorsori facendoli condannare. Con le loro dichiarazioni, Francesco Franzè e la madre Anna Barba hanno dato vita alla storica operazione denominata “Mafia del pane” che ha portato alla condanna anche di Mimmo Sette il quale avrebbe cercato di ottenere il monopolio nella produzione e distribuzione del pane nella zona arrivando anche ad attentare alla vita di Francesco Franzè, attinto da colpi d’arma da fuoco sparati che hanno determinato la sottoposizione della stessa vittima ad un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita, stante la gravità delle lesioni che hanno comportato due ricoveri ospedalieri ed un lungo periodo di degenza.