venerdì,Marzo 29 2024

Ricadi, il Comune assume un vigile ma il Tar annulla il concorso

Tegola sull’amministrazione che aveva bandito una procedura giudicata oggi illegittima dai giudici amministrativi, ed aveva anche stipulato il contratto col primo in graduatoria

Ricadi, il Comune assume un vigile ma il Tar annulla il concorso
Il Comune di Ricadi

Un’altra tegola si abbatte sull’amministrazione comunale di Ricadi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha annullato, con la sentenza 128/2020 del 22 gennaio, la graduatoria di merito del concorso che il Comune aveva bandito ed espletato per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale al 50% di categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo di Polizia municipale. Al Tar si era rivolto Antonino Giovanni Emanuele Vecchio con ricorso ritenuto fondato «quanto all’assorbente censura nella quale – recita la sentenza – si lamenta che la commissione esaminatrice, in aggiunta alle due prove, scritta e orale, abbia illegittimamente somministrato ai candidati un terzo elaborato teorico» vertente sul procedimento per addivenire ad una ordinanza Tso, in violazione dell’articolo 97 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Questo articolo del regolamento comunale prevede che le due prove, scritta ed orale, «con particolare rilievo a quelle previste per i profili di categoria D, potranno essere integrate da una valutazione psicoattitudinale svolta da personale specializzato, in relazione all’esperienza maturata, al grado di preparazione dimostrato e alle potenzialità espresse». Talché, conclude la sentenza del Tar, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 97 del regolamento, il bando del concorso configura come seconda prova «un test a carattere psicoattitudinale finalizzato alla verifica della capacità del candidato ad assolvere i compiti caratterizzati la qualifica dirigenziale». Viceversa, secondo il Tar, la struttura della seconda prova scritta somministrata ai candidati «non solo non appare consistere in colloqui individuali o prove di gruppo, simulazioni di casi reali di lavoro, ma neppure appare funzionale ad accertare l’attitudine psicologica della persona alle mansioni, traducendosi di fatto in una inammissibile seconda prova».

A dieci giorni dalla sentenza, però, non si conosce ancora quale sarà la decisione adottata dall’amministrazione comunale, che aveva già stipulato il contratto di lavoro con il primo classificato in graduatoria.

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