Si chiude definitivamente la complessa vicenda giudiziaria sulle elezioni comunali di Simbario dell’8 e 9 giugno 2024. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da Raffaele Versace contro la sentenza n. 3393 del 18 aprile 2025, confermando in modo irrevocabile la validità del voto e il legittimo insediamento del sindaco Gennaro Crispo e del consiglio comunale espressione della lista «CambiAmo Simbario».

Il ricorso era stato presentato da Versace, difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, contro il Comune di Simbario, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Pitaro, e contro Gennaro Crispo e la sua lista elettorale (Antonio Pileggi, Bruno Vilone, Enza Figliuzzi, Giuseppe Scoleri, Paola Maria Lourdes Vono, Paolo Timpano e Stella Squillacioti), assistiti dall’avvocato Gaetano Liperoti, dunque in qualità di parti resistenti.

Il ricorso per revocazione, come ricordato nella stessa decisione, è un mezzo di impugnazione straordinario nel diritto processuale civile italiano, esperibile solo contro sentenze passate in giudicato e limitatamente a vizi «gravi ed eccezionali, tassativamente previsti dalla legge», quali errori di fatto evidenti o travisamenti percettivi degli atti. Non consente, invece, di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori già compiuti dal giudice.

La sentenza ricostruisce l’intera vicenda elettorale. Le consultazioni avevano visto prevalere la lista n. 2 «CambiAmo Simbario» con 303 voti, contro i 302 della lista n. 1 «Un’altra idea per Simbario», guidata da Versace. Il Consiglio di Stato, con la decisione di aprile, aveva parzialmente accolto appelli e ricorsi incidentali, correggendo l’attribuzione di alcune schede, ma senza alterare l’esito finale. Dopo le rettifiche, infatti, i voti della lista vincente erano risultati pari a 300, contro i 292 della lista concorrente, rendendo «non necessario il rinnovo del procedimento elettorale».

Con il ricorso per revocazione, Versace aveva contestato l’attribuzione di due voti alla lista n. 2 e la sottrazione di dieci voti alla lista n. 1, denunciando presunti errori di fatto, travisamenti documentali e l’omesso esame di difese e eccezioni. In particolare, aveva sostenuto che le dichiarazioni dei rappresentanti di lista fossero state considerate come prove e non come meri indizi e che il Collegio non avesse tenuto conto di una memoria difensiva depositata in primo grado.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto tutte le doglianze inammissibili o infondate. I giudici hanno chiarito che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile degli atti di causa» e che «un’erronea valutazione delle prove integra, semmai, un errore di giudizio, incompatibile con la revocazione». Quanto alla memoria difensiva richiamata dal ricorrente, la sentenza evidenzia che essa «risulta esaminata, in quanto nella motivazione si è fatto specifico riferimento alle difese di primo grado», aggiungendo che, in ogni caso, non conteneva una contestazione puntuale dei fatti materiali posti a fondamento del ricorso incidentale.

Il Collegio ha inoltre rilevato che alcune censure erano prive di interesse concreto, poiché riferite a un numero di voti «insufficiente ad alterare il risultato elettorale», e ha escluso la possibilità di attribuire ad altra lista voti dichiarati radicalmente nulli per violazione delle norme sul voto assistito.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente il ricorso per revocazione e condannato Raffaele Versace alla refusione delle spese di lite, liquidate in 6.000 euro complessivi, «di cui 3.000 euro in favore del Comune e 3.000 euro in favore dei controinteressati, oltre accessori di legge se dovuti».

La decisione mette la parola fine a una controversia durata quasi due anni e decreta la piena legittimità dell’Amministrazione in carica.