Dinanzi ai giudici amministrativi è finito il Piano di dimensionamento scolastico deciso dalla Regione Calabria. Non accolte le ragioni dell’appello cautelare proposto nei confronti della Provincia e dell’Istituto comprensivo Tedeschi
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Respinto dal Consiglio di Stato l’appello cautelare proposto dal Comune di Fabrizia, in persona del sindaco, nei confronti della Provincia di Vibo Valentia e dell’Istituto comprensivo statale A. Tedeschi di Serra San Bruno, in persona del direttore scolastico pro tempore, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorso era stato presentato contro il Ministero dell’Istruzione e la Regione Calabria. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che l’appello cautelare, fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito, “non appare assistito dal fumus boni iuris, tenendo peraltro presente il principio secondo cui «nel piano di dimensionamento scolastico, la salvaguardia della peculiarità dei comuni montani si realizza mediante criteri generali perequativi previsti dal decreto interministeriale, non sussistendo alcun obbligo delle Regioni di mantenere tutti gli istituti autonomi presenti in tali aree». Anche sul piano del periculum in mora, come già rilevato dal Tar, non vi è poi “alcun pregiudizio per la popolazione scolastica e le famiglie del territorio, né viene in alcun modo scalfita l’attività e la funzione della scuola comunque operante nel territorio comunale di Fabrizia, così come negli altri Comuni in cui ricadono i Pes dell’Istituto comprensivo in oggetto, con pieno mantenimento dei servizi formativi e della funzione di presidio territoriale”.
Il Piano di dimensionamento scolastico, che prevede l’accorpamento di diversi Istituti comprensivi in Calabria, è stato impugnato dalla giunta comunale di Fabrizia che ha contestato l’accorpamento dell’Istituto comprensivo di Fabrizia a quello di Serra San Bruno, senza tener conto della precedente deliberazione n. 336 del 21 luglio 2023 con la quale erano stati posti a tutela i Pes montani, ossia i Punti di erogazione del servizio scolastico montano, specificando, al riguardo, che un Punto di erogazione del servizio montano poteva ritenersi tale quando si collocava ad almeno 600 metri di altezza rispetto al livello del mare ed erogava la medesima offerta formativa trovandosi a più di dieci chilometri di distanza.
Il decreto interministeriale del 30 giugno 2025, nel sancire e delineare i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, ha inoltre espressamente previsto che, ai fini dell’aggiornamento annuale per l’anno scolastico 2026/2027, tali criteri tengono conto, oltre che del parametro della popolazione scolastica regionale, anche “della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani”.
Di diverso avviso in sede cautelare si è però ora espresso il Consiglio di Stato confermando l’ordinanza del Tar di Catanzaro del 17 dicembre scorso.

