venerdì,Aprile 26 2024

Corte dei Conti e sede Aterp di Vibo, assoluzioni per Romano e Daffinà

L’allora commissario condannato solo per una contestazione su tre passando dalla somma di oltre 500mila euro del primo grado a 70mila del secondo giudizio

Corte dei Conti e sede Aterp di Vibo, assoluzioni per Romano e Daffinà

La Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti ha assolto l’ex direttore generale dell’Aterp di Vibo Giuseppe Maria Romano e l’ex commissario straordinario dello stesso ente Antonino Daffinà, con quest’ultimo che passa dal pagamento della somma di 511.551,08 euro a titolo di risarcimento del danno in favore dell’Aterp alla somma di 70mila euro. Giuseppe Maria Romano era stato condannato in primo grado al pagamento della somma di 31.558,80 euro per canoni di locazione dell’Aterp non prescritti. Daffinà è stato assolto per le poste di 11.444,44 euro (per canoni non prescritti) e per quella di 288.426,88 euro (mancata capitalizzazione dei canoni), per le quali era stato invece condannato in primo grado. [Continua in basso]

La vicenda

Foto di gruppo con ministro
Giuseppe Maria Romano

La vicenda ha origine il 22 settembre 2010 quando Giuseppe Romano indiceva con avviso pubblico un’indagine di mercato per la locazione o l’ acquisto di un immobile da adibire a sede dell’Aterp di Vibo. La gara risultava aggiudicata alla D.G.S. s.r.l., con un’offerta pari a 45.600,00 euro (oltre Iva) per canoni annui locatizi, a fronte di una superficie di 466 mq.

Con successive determinazioni, ambedue a firma di Romano, venivano ricomprese nella locazione prima un’ulteriore porzione dell’ immobile giungendo la superficie locata a complessivi 702 mq a fronte di un canone annuo locativo di 66.000,00 euro, oltre Iva (giugno 2011) ed infine veniva ampliata ulteriormente la porzione con una superficie di ulteriori 126 mq coperti e 99,10 mq di terrazze praticabili, per un canone annuo di 80.000,00 euro, oltre Iva.

In data 19 dicembre 2011, ma con validità dall’1 dicembre 2011, il commissario Dafinà sottoscriveva il contratto alle condizioni stabilite da Romano. Il contratto di locazione prevedeva il possibile futuro acquisto dell’immobile al prezzo di euro 2.893.503,80 e, nell’ ipotesi di acquisto dell’intero immobile – previa valutazione da parte dell’ U.T.E. provinciale – entro i due anni dalla data di sottoscrizione del contratto, dal prezzo di compravendita sarebbero stati detratti i canoni già corrisposti.

L’Agenzia del Territorio in data 27 novembre 2012 trasmetteva una perizia dell’Ute che determinativa un valore di 2.060.000,00 euro. A fronte del valore ritenuto congruo di €2.060.000,00 euro dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la differenza tra i due valori risultava essere inferiore al 10% , l’ Aterp riteneva più equo il valore di 2.300.000,00 euro in ragione dei lavori realizzati sull’immobile a seguito di specifica richiesta dell’Aterp.

La compravendita si concludeva al prezzo di 2.300.000,00 euro, oltre Iva e spese di legge e l’immobile veniva acquistato dall’Aterp in data 20 agosto 2014. Da tale fatto, secondo la prospettazione della Procura, sarebbe derivato un danno erariale quantificato in 1.115.823,66 euro (ampliamento del contratto di locazione con inserimento di ulteriori porzioni dell’immobile non necessarie rispetto a quanto previsto dal bando, mancata capitalizzazione dei canoni di locazione causata dall’ ingiustificato ritardo nell’ avvio e nella gestione della procedura di acquisto, sopravvalutazione del medesimo immobile e delle correlate imposte).

I motivi delle assoluzioni

Giuseppe Romano viene quindi assolto poichè «non è stata adeguatamente provata l’inutilità della spesa» da parte dell’Aterp. Per quanto riguarda la posizione di Daffinà, «in adempimento di quanto statuito dal precedente commissario, sottoscriveva un contratto in cui le parti, locatore e locatario, erano state già individuate dal Romano così come l’ubicazione, il canone e la durata, con scrutinio della Commissione giudicatrice per la selezione delle offerte».

«Non risulta, pertanto, corretto ritenere che Daffinà – scrivono i giudici contabili – avrebbe dovuto, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, revocare il provvedimento posto in essere da Romano incidendo sulla contrattazione raggiunta con il richiamato provvedimento (del luglio 2011) ed esponendo l’Aterp al rischio di un’azione di responsabilità per mancata sottoscrizione del contratto da parte della società locatrice (D.G.S.)». Per i giudici contabili di secondo grado appare «evidente che alcuna condotta dolosa o gravemente colposa può imputarsi, in base a tali presupposti fattuali, a Daffinà il quale, sulla scorta di una valutazione resa da Romano, si limitò a dare corso ad un atto già definito negli aspetti sostanziali, in assenza di sopravvenienze qualificanti e legittimanti la revoca».

Quanto all’acquisto dell’immobile finanziato dalla Regione Calabria, per la Corte dei Conti «non può farsi ricadere su Daffinà un ritardo dovuto a carenti disponibilità finanziaria sia dell’Aterp che della Regione Calabria (disponibilità formalizzata solo in data 14 maggio 2014). Va, pertanto, accolta la richiesta di riforma della sentenza per la posta di danno, per assenza dell’elemento soggettivo della colpa grave». [Continua in basso]

La condanna ma con cifra enormemente ridotta

Tonino Daffinà

La condanna per l’ex commissario Daffinà interviene quindi solo per l’importo pagato per l’acquisto dell’immobile quale sede dell’Aterp di Vibo.Per i giudici contabili di secondo grado, il «valore corretto da assegnare all’immobile è quello indicato nella stima dell’Agenzia del Territorio del 27 novembre 2012». Daffinà viene così condannato in secondo grado al pagamento dell’importo derivante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dell’immobile (pari ad 2.300.000,00 euro) e la stima dell’immobile effettuata dall’Agenzia del Territorio nel 2012 di 2.060.000,00 euro, unitamente alla differenza tra l’Iva pagata e quella che avrebbe dovuto pagare rispetto al valore stimato dall’Agenzia (52.800,00 euro) ed alla differenza tra le imposte versate e quelle che si sarebbero dovute versare sulla base del diverso valore stimato (9.600,00 euro).

Nella quantificazione del danno occorre però tener conto dell’ apporto causale dell’ingegnere nella causazione del danno che il Collegio ha ritenuto di valutare nell’ordine del 50%. Inoltre, all’ importo di 151.500,00 euro (in tal modo ottenuto) va decurtato del 30% poiché deve tenersi conto «dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione per l’utilizzo del bene comunque avvenuto».

La Corte dei Conti ha ritenuto di «applicare, alla somma così ottenuta, una ulteriore decurtazione del 30% derivante dall’ esercizio del potere riduttivo in considerazione della circostanza oggettiva costituita dalla complessità nella gestione dell’ente.

Sicchè appare corretto quantificare l’importo addebitabile al Daffinà nella misura pari a 70.000,00 euro». In conclusione, quindi, l’ex commissario dell’Aterp Antonino Daffinà – difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo – passa dalla somma di 511.551,08 euro a titolo di risarcimento in favore dell’Aterp a 70mila euro e non si esclude un ricorso in Cassazione anche per tale ultima somma. Giuseppe Maria Romano era invece difeso dall’avvocato Domenico Colaci.

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