giovedì,Aprile 25 2024

Tangenziale Est di Vibo, la Corte dei Conti centrale conferma le precedenti sentenze

Respinto il ricorso per revocazione presentato da un dipendente della Provincia all’epoca direttore dei lavori per la messa in sicurezza. Dovrà risarcire l’ente con 315mila euro

Tangenziale Est di Vibo, la Corte dei Conti centrale conferma le precedenti sentenze
La Tangenziale Est di Vibo

La seconda sezione centrale della Corte d’Appello della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile l’appello per revocazione proposto da Leoluca Greco, dipendente della Provincia di Vibo ed assistente di cantiere per la Tangenziale Est, nonché direttore dei lavori per la messa in sicurezza della collina sovrastante la strada e soggetto che ha certificato l’ultimazione delle opere. In particolare, Leoluca Greco è stato condannato al pagamento di 315.000,00 euro in favore della Provincia di Vibo Valentia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il danno derivante dalla sua attività di progettista e direttore dei lavori di “messa in sicurezza della Tangenziale est di Vibo Valentia” e il “posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale lungo gli svincoli di Sant’Onofrio e Stefanaconi”. [Continua in basso]

I motivi sui quali il ricorso si basa – ad avviso della Corte dei Conti – risultano incentrati «sull’asserito errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio di secondo grado sia con riferimento alla condotta e all’elemento psicologico che l’avrebbe connotata, sia con riguardo al nesso causale tra la condotta stessa e il danno del quale se ne contesta in via rescindente anche la quantificazione». I giudici contabili hanno però dichiarato inammissibili tali motivi per la revocazione della sentenza di secondo grado. «Trattasi di profili che, oltre a non evidenziare i requisiti dell’errore percettivo nei termini poc’anzi descritti, riguardano aspetti che hanno costituito oggetto – si legge nella sentenza – di puntuale valutazione da parte del giudice d’appello». Ognuno dei profili di censura, ad avviso dei giudici contabili, finisce «per riguardare la valutazione in diritto riportata nella sentenza gravata e non certo altrettante angolazioni di un inesistente errore di fatto. Deve, pertanto, per logica conseguenza considerarsi inammissibile anche la questione dell’erronea ripartizione dell’addebito, atteso che, infatti, il sig.Greco l’ha prospettata in relazione all’asserito errore di fatto concernente la quantificazione del danno, a suo dire calcolabile al massimo in euro514.342,51, piuttosto che nell’importo di euro 750.000,00 confermato con la sentenza oggetto di ricorso».

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