Estorsioni e usura a Tropea, Domenico Fraone dopo la sentenza del Tribunale di Vibo: «Io vittima scambiato per carnefice»
In seguito alla condanna in primo grado anche per turbativa d'asta, l'ex consigliere provinciale ha rilasciato una dichiarazione pubblica per fornire la sua versione sui fatti contestati

In merito all’articolo “Estorsioni e usura a Tropea: condannati medico e commercialista, ma cadono le aggravanti mafiose”, dal commercialista Domenico Fraone riceviamo e pubblichiamo:
«Nella posizione di Consigliere Provinciale all’epoca dei fatti contestati e di padre di famiglia – scrive Fraone nella sua lettera aperta -, con riferimento all’articolo pubblicato nei giorni passati relativo alla sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, Presidente Borrello e Giudici a latere Cavasino e Caputo, per usura, estorsione e turbativa d’asta in danno di Mondella Antonio, ritengo doveroso affermare la mia innocenza ed informare l’opinione pubblica dei fatti accaduti. La Procura Distrettuale contesta a mio carico il reato di usura in danno di Mondella Antonio, deceduto nel 2020, per il fatto che avrei acquistato un immobile libero da ipoteche verso il prezzo di € 200.000, sostenendo che il valore catastale dell’immobile sarebbe stato di € 2.500.000 e l’immobile sarebbe stato gravato da ipoteche per l’importo complessivo di € 960.000».
«La Emmeci 95 s.a.s., in persona del l.r. Mondella Antonio, in data 03.11.2012 mi aveva venduto un immobile ipotecatoper come consente l’art. 2858 c.c.; precisamente il valore dell’immobile era di € 1.250.000 e le iscrizioni ipotecarie erano di complessivi € 2.360.174,70, per come risulta dalla perizia di stima redatta dal c.t.U. Arch. Annunziata Lo Scalzo nella procedura esecutiva individuale immobiliare n. 84/2017 R.G.E., per crediti ipotecari superiori a € 1.600.000. Questo significa che il valore dell’immobile ipotecato, da me acquistato, era negativo (€ 1.250.000 valore stimato – 1.600.000 debiti ipotecari) e che non avrei mai potuto conseguire alcun vantaggio usurario».
«Dopo la vendita Mondella Antonio ha costituito una nuova società, la Firstone s.r.l., alla quale ha trasferito lo stesso immobile – che già mi aveva venduto al prezzo di € 200.000 – per il valore di € 150.000 e mi ha accusato di usura, prendendomi sia l’immobile, sia i soldi. Con riferimento all’estorsione e alla turbativa d’asta aggravata dal metodo mafioso, la Procura distrettuale contesta che Fraone Domenico, il Dr. Ventrice Elio e La Rosa Antonio, mediante minacce e atti intimidatori, avrebbero costretto Mondella Antonio a dissuadere il figlio Mondella Domenico dal presentare un’offerta per partecipare all’asta tramite la Dafne s.r.l.s., società avente come legale rappresentante lo stesso Mondella Domenico».
«Il teste Mondella Domenico, sentito nel dibattimento in qualità di testimone, aveva dichiarato che era stato il padre Mondella Antonio a volere riscattare l’immobile all’asta, ma che, non potendo parteciparvi perché era stato dichiarato fallito, aveva incaricato il figlio di presentare un’offerta tramite la Dafne s.r.l.s., società che era gestita a tutti gli effetti dal padre Mondella Antonio. Lo stesso teste dichiarava, inoltre, che il padre avrebbe provveduto alle risorse economiche per l’acquisto (circa 800.000) ed aveva predisposto un assegno di circa € 52.000 per la cauzione, mandando il figlio a consegnarlo al professionista delegato per presentare l’offerta. In altri termini, è emerso che Mondella Antonio – soggetto dichiarato fallito e amministratore delle società esecutate nella procedura esecutiva individuale immobiliare n. 84/2017 R.G.E. – aveva presentato un’offerta per partecipare alla gara, per interposta persona della Dafne s.r.l.s. e del figlio Mondella Domenico al fine di eludere le norme inderogabili della legge fallimentare che privano il fallito della capacità di amministrare il suo patrimonio e del codice di procedura civile (571 e 579 c.p.c.) che vietano al debitore esecutato di partecipare all’asta».
«Addirittura, nel corso dell’istruttoria dibattimentale all’Udienza del 28.10.2028 il P.M. Dr. Cubellotti ed il Presidente Dott.ssa Borello avevano definito avevano affermato che sarebbe giuridicamente impossibile che la partecipazione all’asta di un soggetto fallito. Fermo restando che Mondella Antonio e Mondella Domenico non sono mai stati allontanati dall’asta, la sentenza n. 30016/2024 delle Sezioni Unite della Corte Suprema ha affermato che, nel caso in cui il soggetto allontanato dalla gara sia privo dei requisiti di capacità e idoneità necessari per la partecipazione a una gara, il reato di estorsione è insussistente, per mancanza del danno da perdita di chances. Dunque, nella fattispecie di allontanamento dalla gara (peraltro mai avvenuto) di un soggetto privo dei requisiti di capacità e idoneità necessari per la partecipazione a una gara, la condanna per estorsione disattende l’insegnamento delle Sezioni Unite».
«Ritengo che sia l’unico caso a livello nazionale in cui un soggetto, fallito e legale rappresentante delle società esecutate, possa partecipare ad un’asta giudiziaria e due professionisti vengono condannati per il suo allontanamento, peraltro mai avvenuto, per reati gravissimi. Nel corso del processo la Procura distrettuale ha descritto la mia personalità riportando il capo di imputazione nel P.P. 7198/15 D.D.A. “Imponimento” quale concorrente esterno in associazione mafiosa, “dimenticando” che la sentenza irrevocabile n. 28/2024 del Tribunale di Catanzaro mi ha assolto perché il fatto non sussiste. In sostanza – ha poi concluso Fraone -, nel processo “Imponimento” la Procura Distrettuale aveva soltanto scambiato la vittima per il carnefice. Sono sconcertato per questa decisione profondamente ingiusta del Tribunale, ma devo trovare la forza di lottare ancora contro l’ingiustizia per la mia famiglia e per le persone che mi conoscono. Voglio, infine, ringraziare i miei difensori avv. Guido Contestabile, Avv. Francesco Matteo Bagnato e Avv. Serena Lacaria».