Non rinnovato il dibattimento ed esclusa l’escussione del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso. Non sarà acquisita neppure la sentenza relativa alla maxioperazione Rinascita Scott
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Seconda udienza in Corte d’Assise d’Appello a Catanzaro per il processo di secondo grado nei confronti di Rosaria Mancuso, 68 anni, di Limbadi, accusata di aver preso parte all’autobomba costata la vita al biologo Matteo Vinci e il grave ferimento del padre Francesco. Fatti avvenuti a Limbadi in data 9 aprile 2018. Il processo che vede la sola Rosaria Mancuso sul banco degli imputati arriva dopo un annullamento con rinvio, deciso dalla Cassazione, della precedente condanna all’ergastolo rimediata da Rosaria Mancuso. Ad assistere le parti civili – Sara Scarpulla e Francesco Vinci, genitori di Matteo – era presente oggi in aula l’avvocato Nazzareno Lopreiato (che assiste le parti civili insieme all’avvocato Giovanna Fronte). Il sostituto procuratore generale, Raffaella Sforza, ha oggi chiesto alla Corte l’acquisizione degli atti che interessano il rinvio a giudizio del consulente tecnico della difesa, Mariano Pitzianti, finito nei guai giudiziari poiché la Corte d’Assise di Catanzaro aveva trasmesso gli atti al pm, già alla lettura della sentenza di primo grado, per le determinazioni di competenza, atteso che dalla sentenza erano emerse interpretazioni su un dialogo intercettato che, per i giudici, vanno oltre il senso ad esso attribuito dall’imputato Vito Barbara che ne era stato protagonista.
«L’interpretazione del consulente è fuorviante – ha scritto la Corte d’Assise in primo grado – perché assolutamente decontestualizzata: di fatto una lettura creativa rispetto al testo». Sempre il sostituto procuratore generale ha quindi chiesto la rinnovazione del dibattimento per sentire il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, le cui dichiarazioni sull’attentato con l’autobomba sono state ritenute inattendibili dai giudici di primo grado. Chiesta infine l’acquisizione agli atti del processo della sentenza relativa all’operazione Rinascita Scott. Alle richieste della pubblica accusa si sono opposti gli avvocati Francesco Lojacono e Valerio Spigarelli e la Corte d’Assise d’Appello ha accolto le loro argomentazioni rigettando tutte le richieste della Procura Generale poiché ritenute irrilevanti ai fini della decisione. Il processo è stato quindi aggiornato per le discussioni all’udienza del 23 febbraio prossimo.
I motivi del nuovo processo
Da ricordare che per Rosaria Mancuso la Suprema Corte ha ordinato un nuovo processo di secondo grado dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, in accoglimento di un ricorso presentato dagli avvocati Francesco Lojacono e Valerio Spigarelli (nella fase di merito la difesa è rappresentata dagli avvocati Giovanni Vecchio e Francesco Capria). Per la vicenda dell’autobomba è invece già andata definitiva la condanna all’ergastolo nei confronti di Vito Barbara, 32 anni (genero di Rosaria Mancuso), mentre nell’ambito dello stesso processo (ma per altre contestazioni) sono stati condannati in via definitiva a 6 anni Domenico Di Grillo (marito della Mancuso), 76 anni, di Limbadi, (ricettazione di un fucile a pompa) e a 3 anni Lucia Di Grillo (figlia di Rosaria Mancuso).
Per la Cassazione non vi è dubbio che Rosaria Mancuso abbia “pienamente condiviso le ragioni dell'attentato e della decisione di commetterlo”, ma va meglio valutato il suo concorso attivo nell’omicidio con l’autobomba. Ad avviso della Suprema Corte, i giudici di merito hanno ben motivato la sentenza in ordine alla “condivisione del proposito criminoso da parte della Mancuso, ma non hanno valutato, né motivato, se essa è rimasta una adesione silente e passiva, sino all'esecuzione del gesto criminoso, o se essa si sia estrinsecata in un contributo, quanto meno morale, tale da rafforzare il proposito criminoso di altri, manifestandosi anche solo come una disponibilità a fornire un contributo agevolatore, una collaborazione, una protezione dalle possibili conseguenze negative”. Da qui l’annullamento con rinvio per Rosaria Mancuso per un nuovo giudizio “in merito alla sussistenza, nella condotta di tale imputata, di una forma di concorso nei reati a lei ascritti e non di una mera connivenza non punibile”.

