La seconda sezione penale della Cassazione ha accolto in pieno il ricorso del pm della Procura di Vibo Valentia, Maria Barnabei, annullando senza rinvio la decisione del gip del locale Tribunale, Roberta Ricotta, che il 30 luglio scorso non aveva convalidato gli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Ferraro, 46 anni, di Vibo, fermato due giorni prima dai carabinieri per il delitto di estorsione. Il gip aveva ritenuto che la frase percepita dai militari dell’Arma che avevano proceduto all’arresto, «adesso vieni con me a Sant’Onofrio», rivolta da Ferraro alla persona offesa, fosse «del tutto priva di contenuto minaccioso» ove non interpretata alla luce delle precedenti dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela e che le informazioni acquisite prima della percezione delle condotte osservate non avrebbero potuto influire sulla decisione della polizia giudiziaria di procedere all’arresto che, pertanto, non veniva convalidato. Contro tale decisione ha fatto ricorso in Cassazione il pm Maria Barnabei lamentando “violazione di legge e vizio di motivazione” nella decisione del gip. Il pm ha quindi sostenuto la legittimità dell’arresto in quanto la frase pronunciata da Antonio Ferraro sarebbe inquadrabile come minatoria, “tenuto conto che era noto che in territorio calabrese, e segnatamente a Sant’Onofrio, risiedesse una pericolosa famiglia appartenente alla ‘ndrangheta”. Ad avviso del pubblico ministero non sarebbe poi legittima la svalutazioneoperata dal gip Ricotta – degli elementi a conoscenza della polizia giudiziaria acquisiti “prima” della percezione degli eventi che determinavano l’arresto.

La decisione della Cassazione

Per la Suprema Corte, il ricorso del pm della Procura di Vibo è fondato poiché il gip in sede di convalida di un arresto “deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento”. Con riguardo al caso concreto ed alla idoneità degli elementi direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria ad integrare la minaccia utile per configurare il reato di estorsione, la Cassazione ha ribadito che “la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa”. Nel caso in esame “l’alta densità mafiosa del territorio e il riferimento al comune di Sant'Onofrio, noto come luogo dove opera da tempo un clan appartenente alla ‘ndrangheta, sono elementi – sottolinea la Suprema Corte – che devono ritenersi sufficienti a inquadrare la frase pronunciata da Antonio Ferraro «adesso vieni con me a Sant'Onofrio» come una frase di contenuto minaccioso. Tale elemento direttamente percepito dagli operanti, valutato insieme alle informazioni allegate con la denuncia e note ai carabinieri, ha determinato negli stessi la consapevole percezione della consumazione del delitto di tentata estorsione e legittimato l’arresto in flagranza”. Da qui il pieno accoglimento del ricorso del pm Maria Barnabei e l’annullamento senza rinvio della decisione del gip del Tribunale di Vibo poiché l’arresto di Antonio Ferraro era stato eseguito del tutto legittimamente dai carabinieri.

Le accuse rivolte a Ferraro

Da ricordare che persona offesa in tale procedimento penale è uno straniero di nazionalità argentina, collega di lavoro di Antonio Ferraro. Lo stesso Ferraro – stando all’accusa – avrebbe effettuato un prestito di 800 euro all’argentino minacciando in più occasioni il debitore di mali ingiusti al fine di ottenere la restituzione di somme ben maggiori rispetto al credito vantato. Per dare forza alle minacce, Antonio Ferraro – secondo la ricostruzione dei carabinieri – avrebbe fatto riferimento a conoscenze di “soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, capaci di uccidere per debiti anche inferiori”. In particolare, dopo circa tre settimane dal prestito effettuato il 28 aprile dello scorso anno, Antonio Ferraro avrebbe iniziato ad assumere nei confronti della parte offesa un atteggiamento minatorio dicendogli che se non avesse ricevuto la somma di mille euro, a fronte degli 800 euro prestati, il debitore avrebbe avuto brutte conseguenze. Le minacce sarebbero continuate anche nei mesi di giugno e luglio, con la richiesta di ulteriori somme di denaro. La vittima, terrorizzata e stremata, per via delle minacce e delle pressioni ricevute, sarebbe stata così costretta a effettuare più bonifici in favore di Antonio Ferraro per la somma totale di 2.500,00 euro con un bonifico effettuato il 27 maggio dello scorso anno per un importo di 500 euro, un secondo il 27 giugno per la somma di 500 euro, un terzo il 26 luglio per un importo di 1.500,00 euro. Dopo tali pagamenti, Antonio Ferraro avrebbe chiesto altre 500 euro alla vittima il 27 luglio scorso a San Gregorio d’Ippona minacciando di portare lo straniero a Sant’Onofrio da un soggetto appartenente alla ‘ndrangheta descritto come colui che avrebbe prestato inizialmente le 800 euro e come una persona capace di uccidere. A questo punto sono però intervenuti però i carabinieri, appostati nelle vicinanze, arrestando Antonio Ferraro. Per il prestito di 800 euro e la restituzione di 2.500 euro viene ipotizzato per Antonio Ferraro anche il reato di usura.