Il 52enne di Mileto si trova ristretto in regime di carcere duro nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago che lo vede accusato del reato di associazione mafiosa e dell’omicidio di Antonio Corigliano. In primo grado è stato condannato all’ergastolo
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Da rivedere l’applicazione del regime del carcere duro (articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario) nei confronti di Domenico Polito, 52 anni, alias “Ciota”, di Mileto, condannato in primo grado all’ergastolo nel troncone del processo con rito abbreviato nato dall’operazione antimafia Maestrale-Carthago e con il processo d’appello in corso. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma la precedente ordinanza dei giudici che avevano confermato il 41 bis respingendo il reclamo del detenuto Domenico Polito contro il decreto ministeriale di applicazione del carcere duro. Per la Cassazione, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma si risolve in una riproduzione acritica del contenuto del decreto ministeriale senza una valutazione delle censure difensive presentate in sede di reclamo, in cui era stato evidenziato che il detenuto Domenico Polito è sottoposto a processo per il reato di associazione mafiosa con ruolo apicale (“locale” di ‘ndrangheta di Mileto). Per la Suprema Corte, il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma si risolve “in una mera ricognizione della legge applicabile e dei principi generali della materia, senza alcun riferimento al caso concreto”. La frase del Tribunale di Sorveglianza secondo la quale “del clan di Mileto Polito è uno dei fondatori e non vi sono evidenze indicative di una cessazione del suo ruolo apicale, si conclude pertanto per il rigetto del reclamo”, secondo la Cassazione “potrebbe essere riproposta tal quale per qualsiasi altro provvedimento dello stesso tipo emesso nei confronti di esponenti apicali di qualsiasi altro gruppo criminale organizzato appartenente alle mafie storiche, sostituendo al nome Polito il nome di un altro sodale”. Ed ancora: “In una motivazione di questo tipo non c’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui non potrebbe ritenersi elemento dimostrativo della capacità di mantenere contatti con l’esterno la corrispondenza tenuta con Fortunato Grillo; non c’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui non si potrebbero trarre elementi di prova della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’esterno la condivisione di una cella con altro coimputato della medesima locale di ndrangheta, in quanto ciò non sarebbe dipeso dal detenuto ma da una decisione dell’amministrazione penitenziaria”.
Per i giudici della Cassazione non è stata infine data “alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui l’apicalità del detenuto Polito è stata desunta da elementi datati nel tempo ed ancora oggetto di accertamento nel processo di merito”. Duro il giudizio finale della Suprema Corte sull’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma: “In definitiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza risulta priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito”. Da qui l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. La decisione di mantenere Domenico Polito in regime di carcere duro dovrà essere sottoposta ad un nuovo esame. Polito, secondo l’accusa, sarebbe uno dei promotori del “locale” di ndrangheta di Mileto ed avrebbe anche preso parte all'omicidio di Angelo Corigliano, fatto di sangue avvenuto a Mileto il 19 agosto 2013 nell’ambito dei contrasti con il clan Mesiano di Calabrò (frazione di Mileto) nel settore della produzione e del commercio del pane.

