Resta in carcere Saverio Patania, 50 anni, di Stefanaconi, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per il tentato omicidio e poi l’omicidio di Giuseppe Matina, alias “Gringia”, e all’ergastolo poiché ritenuto uno dei mandanti dell’omicidio di Francesco Scrugli (commesso a Vibo Marina) e del tentato omicidio di Francesco Meddis (commesso a Stefanaconi). Da ultimo, il 21 novembre scorso è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio a Vibo Marina di Davide Fortuna. Il ricorso era stato presentato avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 26 giugno scorso con la quale era stata respinta la richiesta di Saverio Patania diretta ad ottenere la revoca (o la sostituzione con una misura meno afflittiva) della misura cautelare della custodia cautelare in carcere disposta nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Portosalvo” in quanto gravemente indiziato del reato di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dalle finalità mafiose, oltre che dei correlati reati in materia di armi. Il giudice dell'appello cautelare aveva ritenuto l'impugnazione di Saverio Patania infondata poiché gli elementi posti a fondamento della stessa (il venir meno delle esigenze cautelari per la fase avanzata in cui pende il procedimento, la risalenza nel tempo del fatto oggetto di contestazione che è stato commesso – omicidio di Davide Fortuna – nel luglio del 2012 sulla spiaggia di località Pennello di Vibo Marina ed il lungo tempo trascorso in stato di ininterrotta detenzione) non erano idonei a affievolire le esigenze cautelari (già valutate con l'ordinanza genetica del gip distrettuale di Catanzaro) in ragione “dell’estrema gravità dei fatti contestati considerati sintomatici, sul piano soggettivo, di una sicura professionalità delinquenziale dell'indagato”. Secondo la difesa dell’indagato, il Tribunale del Riesame di Catanzaro non avrebbe tenuto conto del lungo tempo trascorso dal fatto contestato e “dell'allontanamento dell'indagato dal contesto sociale in cui l'episodio delittuoso sarebbe maturato”. Pertanto, secondo Saverio Patania, il Tribunale del Riesame non avrebbe considerato che le esigenze cautelari “erano ormai venute meno del tutto, come confermato dalla sua costante regolare condotta serbata, durante tutti questi anni di carcerazione, dall’indagato”.

Le ragioni della Cassazione

Nel ritenere infondato il ricorso, la Cassazione ricorda che “le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame”. Inoltre, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere “effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione”. Per la Suprema Corte, il Tribunale del Riesame di Catanzaro “ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che gli elementi sui quali ricorrente Saverio Patania appunta la propria attenzione non possiedono, di per sé, l'attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione ed il mantenimento della custodia in carcere, afferendo a profili — quali il tempo trascorso dal fatto oggetto di contestazione e la fase avanzata in cui si trova il procedimento — che non valgono a scardinare il ragionamento sotteso al titolo genetico della misura cautelare né, soprattutto, a mettere in luce una diversa, e meno allarmante, raffigurazione dei fatti in contestazione e della personalità dell'imputato”.

In particolare, il giudice dell'appello cautelare ha dato rilievo alla gravità del reato oggetto dell’imputazione provvisoria (omicidio premeditato di Davide Fortuna, ritenuto elemento del clan dei Piscopisani, per vendicare la morte del padre Fortunato Patania, nell'ambito di uno scontro armato tra cosche mafiose contrapposte) e anche “alle condanne - pronunciate nei riguardi del ricorrente Saverio Patania - all'ergastolo ed alla pena di anni trenta di reclusione per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, nonché per la permanenza dei suoi legami con il sodalizio di riferimento”.
Per la Cassazione “il solo decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente, di per sé solo, a far ritenere venute meno le esigenze cautelari che hanno portato all'applicazione della misura in atto per l’operazione “Portosalvo” (omicidio di Davide Fortuna) poiché sono “persistenti le stesse esigenze cautelari poste a fondamento della misura del carcere”.