Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento degli argomenti difensivi prospettati dall’avvocato Giuseppe Bagnato, ha rigettato la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni, nei confronti di Pino Fusca, 50 anni, di San Marco di Cessaniti. La Dda di Catanzaro riteneva Pino Fusca soggetto dotato di pericolosità sociale qualificata, essendo lo stesso definito - sulla scorta delle indagini svolte nell’ambito del procedimento Rinascita-Scott - un appartenente alla ‘ndrina di Cessaniti e, dunque, intraneo al locale di ‘ndrangheta di Zungri, incaricato a dirigere un gruppo di persone impegnato nello spaccio di sostanze stupefacenti, nella detenzione di armi e nella commissione di furti. A sostegno della pericolosità sociale di Pino Fusca, definito anche “soggetto abitualmente dedito al compimento di attività delittuose”, la Procura distrettuale evidenziava l’esistenza a suo carico di numerosi precedenti penali e di polizia, frequentazioni e contatti con soggetti pluripregiudicati e altre persone considerate operanti in un contesto particolarmente deviante. L’avvocato Giuseppe Bagnato ha quindi depositato una memoria con allegata documentazione al Tribunale di Catanzaro, dimostrando come l’attività di indagine riversata nel processo Rinascita-Scott non aveva consentito di elevare delle contestazioni nei riguardi di Pino Fusca (neppure rinviato a giudizio). Il difensore ha inoltre segnalato che le frequentazioni con soggetti pluripregiudicati e i precedenti penali e di polizia registrati a carico di Fusca erano “elementi remoti nel tempo, tali da non apportare nulla in termini di pericolosità effettiva ed attuale”. Il Tribunale della Prevenzione di Catanzaro, sciogliendo la riserva, ha quindi rigettato la proposta di misura avanzata dalla Procura, non applicando la sorveglianza speciale nei confronti di Pino Fusca.