Accolti i rilievi dell’avvocato Giuseppe Spinelli sull’inammissibilità della proposta. Il 42enne è stato condannato in primo grado per il trasporto di 12 chili di cocaina
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Rigettata dal Tribunale di Catanzaro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di Fabio D’Amico, 42 anni, di Preitoni, frazione di Nicotera. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di prevenzione su richiesta dell’avvocato Giuseppe Spinelli che ha chiesto in primis l'improcedibilità e in subordine il rigetto. L’inammissibilità è stata motivata dai giudici ricordando che nell’ipotesi di espiazione di una pena detentiva, la richiesta dell’organo proponente volta a valutare l’attualità della pericolosità prospettata è sostanzialmente inammissibile. Fabio D’Amico dovrà quindi essere monitorato nel “lungo percorso detentivo che lo attende, riservandosi di formulare l’organo proponente una eventuale nuova richiesta di applicazione della sorveglianza speciale nell’arco temporale del biennio antecedente la scarcerazione laddove, all’esito del monitoraggio del percorso detentivo, vengano delineati – in quel momento – i profili dell’attualità della pericolosità sociale. Fabio D’Amico nel dicembre del 2024 è stato condannato dal Tribunale di Palmi a 7 anni di reclusione per il trasporto con la propria auto di 12 chili di cocaina occultata all’interno di un estintore. Era stato fermato e arrestato dai carabinieri nel territorio comunale di San Giorgio Morgeto.

