Confermata dalla prima sezione penale della Cassazione la condanna a 2 anni e 12mila euro di multa nei confronti di Filippo Mazzotta, 37 anni, di Soriano Calabro. Confermata anche la confisca dei beni per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti obbligati in base al c.d. “Codice antimafia”. Il verdetto d’appello era arrivato il 22 ottobre 2024, confermativo della sentenza emessa il 23 febbraio 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia, con Filippo Mazzotta condannato per avere, quale soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omesso di comunicare la variazione del suo patrimonio, conseguente all’acquisto di due beni immobili. Secondo la Cassazione – che ha respinto il ricorso di Mazzotta – la confisca dei beni acquistati in violazione dell’obbligo di comunicazione èstabilita dal Codice antimafia come automatica conseguenza della condanna, a carico «dei beni a qualunque titolo acquistati». La misura della confisca ha quindi natura sanzionatoria e consegue alla violazione dell’obbligo indicato, senza alcuna connessione con la provenienza, lecita o meno, di tali beni ovvero della provvista impiegata nell’acquisto. “L’omessa comunicazione – rimarca la Cassazione – ha comportato l’impossibilità per la polizia tributaria di effettuare le verifiche e di prendere conoscenza dell’intervenuta variazione patrimoniale, ostacolando così gravemente l’attività di controllo, che il legislatore ha previsto come doverosa nei confronti di un soggetto dichiarato pericoloso, in quanto sottoposto a misura di prevenzione. L’omessa comunicazione ha quindi impedito il doveroso controllo sulla variazione del patrimonio di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, così ledendo il bene tutelato, cioè l’ordine pubblico economico, la cui tutela richiede che venga assicurata la conoscenza di ogni variazione, per poter valutare il suo potenziale impatto sul mercato e l’eventuale pericolosità delle singole operazioni compiute”.