martedì,Maggio 14 2024

Bonus facciate, il Comune di Vibo invita i cittadini ad aderire

La misura viene sponsorizzata come occasione di impulso all’economia del settore edile per la “fase 2”. Ecco le linee guida del beneficio fiscale

Bonus facciate, il Comune di Vibo invita i cittadini ad aderire

«Finita la prima fase dell’emergenza coronavirus dobbiamo dare  impulso alla seconda fase e pertanto importanti sono le notizie di alcuni benefici fiscali che possono avere i cittadini e conseguentemente le imprese edilizie e le aziende del settore». Il Comune di Vibo prova a guardare oltre l’emergenza e ad immaginare prospettive di sviluppo, rilanciando opportunità che provengono da provvedimenti governativi nell’obiettivo di dare una scossa ai settori economici fortemente provati dal blocco forzato delle attività.

Tra questi il cosiddetto “Bonus facciate” che Palazzo Luigi Razza sponsorizza così: «A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) è stata introdotta la detrazione fiscale per il recupero delle facciate. È possibile detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di recupero e restauro delle strutture opache delle facciate degli edifici. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

In particolare, si spiega richiamando i requisiti ministeriali, «si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’Enea effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018. Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia».

La guida Bonus facciate predisposta dall’Agenzia delle Entrate è reperibile al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini

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