Il presidente della sezione vibonese dell’associazione contesta la lettura giuridica data dal Pd che aveva negato la possibilità di rivolgersi al presidente del Consiglio dei ministri per impedire il rinnovo della concessione demaniale a Meridionale Petroli
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«Hanno fatto scadere il termine senza presentare opposizione al presidente del Consiglio dei ministri contro il rinnovo della concessione demaniale a Meridionale Petroli». Alessandro Caruso Frezza, presidente della sezione vibonese di Italia Nostra, tira le somme del suo consiglio legale non accolto dal Comune di Vibo Valentia.
Il 19 febbraio scorso, spiega lo stesso Alessandro Caruso Frezza, è stata trasmessa al sindaco «“chiavi in mano”, gratuitamente, l’opposizione di cui all’art. 14 quinquies della legge n. 241/1990, da inoltrare alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, entro il termine ultimo del 21 febbraio».
L’obiettivo dichiarato era «far riaprire le trattative con l’Autorità Portuale in merito al rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima alla Meridionale Petroli», «a tutela della salute, dell’ambiente e della pubblica incolumità nella frazione marina».
Secondo Caruso Frezza, la facoltà di opposizione spetta alle «amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini». Tuttavia, «il Sindaco ha fatto scadere quel termine senza opporsi».
Nel dibattito che ne è seguito, il presidente di Italia Nostra evidenzia anche la posizione del Partito Democratico vibonese, che ha corroborato la decisione del Comune di non proporre opposizione, sostenendo che a norma di legge non fosse possibile farlo. Una lettura fondata, viene spiegato, su un parere del Consiglio di Stato del 2019, secondo cui «tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del Testo unico enti locali, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale».
Ma, insiste Caruso Frezza, «lo stesso Consiglio di Stato ha fatto salva la necessità di una verifica puntuale, caso per caso, circa la sussistenza di norme speciali, statali o regionali, che attribuiscano tali funzioni all’ente comunale ed al Sindaco».
Ed è su questo passaggio che si consuma la differente valutazione giuridica. «Nel nostro caso – afferma – tali funzioni sono attribuite direttamente dal decreto legislativo n. 105/2015 sia al Comune sia al Sindaco in quanto organo autonomo, cioè come massima autorità sanitaria locale nonché ufficiale di Governo a tutela della pubblica incolumità».



