martedì,Aprile 30 2024

Canone fognatura e depurazione a Ricadi, il Tar boccia il ricorso degli operatori turistici

I giudici amministrativi ritengono corretto l’operato del Comune che ha introdotto una duplicità di criteri di calcolo dei tributi

Canone fognatura e depurazione a Ricadi, il Tar boccia il ricorso degli operatori turistici
Il Comune di Ricadi
Il municipio di Ricadi

Rigettato dalla prima sezione del Tar di Catanzaro il ricorso presentato da una serie di strutture turistiche del comprensorio di Capo Vaticano contro il Comune di Ricadi per chiedere l’annullamento delle tariffe idriche per l’anno 2019 e la sua determinazione decisa dalla Giunta comunale nel febbraio 2019. Respinta anche la richiesta di annullamento relativa al canone di fognatura e depurazione nella parte in cui il Comune di Ricadi non ha stabilito che il pagamento della tariffa debba avvenire sulla base dell’effettivo consumo calcolato con gli appositi misuratori. Il ricorso contro il Comune era stato presentato dal Cogetur e dalle seguenti strutture turistiche: Torre Marino S.r.l., Hotel Villaggio Stromboli, Villaggio Old River, Tonicello S.r.l., Marco Polo S.r.l., Hotel Village Eden di Daisy S.r.l., Hotel Club Torre Marino, Hotel Residence Sole Mare Srl, tutti rappresentati dall’avvocato Rosa Maria Laria. Il Comune di Ricadi è stato invece rappresentato dall’avvocato Nicola D’Agostino. I ricorrenti sono titolari o legali rappresentanti di strutture turistiche operanti nel territorio del comune di Ricadi, tutti con un rapporto di utenza con il Comune mentre il Consorzio “Co.ge.tur”, rappresenta molti operatori turistici operanti sul territorio dello stesso comune (compresi i ricorrenti) e promuove e tutela gli interessi degli stessi anche con riferimento alla tutela dei rapporti con l’amministrazione comunale. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione comunale nella determinazione delle tariffe idriche 2019 avrebbe violato il principio di corrispettività della tariffa e le norme interne ad esso correlate sulle competenze dell’Arera. Nulla di tutto ciò per il tar che ricostruisce gli avvenimenti. Con la deliberazione del 2019, come accaduto nei precedenti anni, l’organo competente del Comune di Ricadi ha confermato le tariffe per il servizio idrico, indicando: le quote fisse (rispettivamente per residenti, non residenti e attività commerciali); le tariffe per le utenze domestiche, scindendo diverse “Fasce di consumo”; le tariffe per le utenze diverse da quello ad uso domestico, anch’esse divise in due “Fasce di consumo”; il canone di fognatura e depurazione. La deliberazione del 2019 risulta tuttavia legata da un rapporto di presupposizione con il Regolamento fognario del Comune di Ricadi, approvato nel 2008, che quanto al servizio fognario e di depurazione prevede che: “tutti i titolari di scarichi che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico; i titolari di scarichi domestici non abitativi, scarichi assimilabili e scarichi industriali sono inoltre tenuti all’installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall’ente autorizzante. Sino a quando tali misuratori di portata non siano stati installati è stato quindi previsto un calcolo a forfait sulla base di modalità e parametri stabiliti con propria determinazione dalla giunta comunale.

Le ragioni del Tar nel respingere il ricorso

Per i giudici amministrativi, “la duplicità dei criteri di calcolo del tributo dovuto per fognatura e depurazione delle acque reflue in realtà non risiede nella deliberazione impugnata bensì nel Regolamento fognario che tuttavia non è stato oggetto di impugnazione”, mentre “ciò che viene contestato alla giunta è di aver confermato le tariffe idriche di cui già alla deliberazione n. 11 dell’01.02.2018, (a sua volta legata alla deliberazione del 2017)”. Per il Tar, quindi, non si comprende “per quale motivo i ricorrenti siano insorti solo nei confronti della deliberazione 2019 e non anche di quelle precedentemente adottate dalla giunta”. Per il Tar, dunque, la scelta dell’amministrazione comunale di Ricadi di “ancorare gli importi dovuti a titolo di tributo, per la componente relativa al sistema fognario e di depurazione, ad un criterio oggettivo ulteriore e diverso rispetto a quello della misurazione esatta per l’ipotesi in cui, come accaduto nel caso all’esame, non fosse possibile la rilevazione con specifici contatori – e ciò per responsabilità da ricondursi a condotte omissive degli interessati-” è da ritenersi corretta. Era stata in particolare la Commissione straordinaria di Ricadi, fin dal 2015, ad ordinare di installare contatori per la misurazione, precisando tuttavia che i soggetti obbligati avrebbero dovuto comunicare l’avvenuta installazione entro la data del 15 aprile 2015 e che il mancato adempimento avrebbe comportato una sanzione da euro 25,00 a 500,00. Il Comune di Ricadi ha inoltre “sempre ribadito che ad aver determinato l’applicazione obbligata del “criterio oggettivo” di computo degli importi dovuti a titolo di canone per fognatura e depurazione sono state le condotte omissive dei soggetti inadempienti al disposto di cui al comma 7 dell’art. 10 del Regolamento fognario i quali, peraltro, anche dopo tale data, non risulta abbiano mai dato prova di avervi ottemperato”. Da qui l’ulteriore motivo di rigetto del ricorso contro il Comune.

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