giovedì,Aprile 25 2024

Joppolo: Sì del Tar all’antenna 5G della Wind in un sito del padre dell’ex vicesindaco

Il Comune, condannato anche al pagamento delle spese di lite, non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso della compagnia telefonica che vuol realizzare l’impianto a Coccorino su un terreno di Giuliano Sterza

Joppolo: Sì del Tar all’antenna 5G della Wind in un sito del padre dell’ex vicesindaco
La sede del Tar di Catanzaro

E’ stato accolto dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro il ricorso della Wind Tre Spa per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in località Ducone della frazione Coccorino del Comune di Joppolo.
L’antenna di telefonia 5G ricade su un terreno del padre dell’attuale presidente del Consiglio comunale di Joppolo, Dino Sterza, che sino a qualche settimana fa ricopriva invece la carica di vicesindaco. Dinanzi al Tar, il Comune di Joppolo – che è stato condannato anche alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Wind in misura pari ad euro 1.653,00, oltre ad accessori di legge – non si è costituito in giudizio per far valere le proprie ragioni. I giudici amministrativi di primo grado, accogliendo il ricorso della Wind, hanno annullato sia il provvedimento di diniego all’installazione dell’antenna da parte della giunta comunale (dato dopo un parere legale negativo ad opera dell’avvocato Giuseppe Renda), sia la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 28 marzo 2013 con la quale è stato approvato il Piano di localizzazione degli impianti. [Continua dopo la pubblicità]

LE RAGIONI DEL TAR

Per il Tar, il divieto assoluto di realizzazione degli impianti di telefonia con riferimento al generico criterio di 500 metri dal perimetro delle fasce di pertinenza dei recettori sensibiliprevisto dal regolamento comunale è illegittimo. Questo perché – ad avviso dei giudici amministrativi – la particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria, rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona, mentre la delibera consiliare avversata ne impedisce la collocazione in tutte le aree che si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri dal perimetro delle fasce di pertinenza dei recettori sensibili, senza peraltro che la pianificazione contenga una puntuale e specifica elencazione dei siti ritenuti sensibili”. Citando poi una recente sentenza del Consiglio di Stato, il Tar sottolinea che il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio”.

Il Comune di Joppolo aveva negato il permesso all’installazione dell’antenna di telefonia della Wind motivando che l’opera “non osserva le distanze dai fabbricati e nello specifico il regolamento comunale prescrive all’art. 4 che gli impianti di telefonia mobile non possono essere installati in aree comprese nel perimetro di 500 ml da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree a verde attrezzature, ed aree destinate all’infanzia”. Il Tar, tuttavia, ritiene tale passo del regolamento comunale come “un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale. Il Comune avrebbe potuto indicare invece – scrivono invece i giudici amministrativi in sentenza – i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni, salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative”. Da qui l’annullamento del regolamento comunale sul punto (delibera consiliare n. 8 del 2013) “salvo – dispone il Tar – il riesercizio del potere amministrativo”. L’installazione dell’antenna aveva ottenuto il parere favorevole anche dall’Arpacal.

Il Municipio di Joppolo

Resta quindi da capire cosa farà ora il Comune di Joppolo e se intenderà riesercitare il proprio potere amministrativo per indicare alla Wind dei siti alternativi. L’annullamento della delibera consiliare n. 8 del 2013 ha comportato anche l’illegittimità del provvedimento n. 512/2020, contenente il diniego del permesso a costruire l’antenna da parte della Wind. [Continua in basso]

Dino Sterza

LA MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE

Alla luce della decisione del Tar resta in ogni caso da capire che senso ha avuto per la giunta comunale del Comune di Joppolo, guidata dal sindaco Carmelo Mazza, chiedere il 21 luglio scorso un parere legale all’avvocato Giuseppe Renda sull’installazione dell’antenna a Coccorino, ottenere poi parere negativo dal legale e, sulla scorta di ciò, esprimere quindi il diniego alla richiesta della Wind per poi però non costituirsi in giudizio davanti al Tar per far valere in giudizio le proprie ragioni contro la Wind (difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio).

Rimane poi l’ulteriore dato che ha natura più prettamente politica e di opportunità: il terreno a Coccorino dove la Wind vuole installare l’antenna di telefonia 5 G è di proprietà di Giuliano Sterza, padre dell’allora vicesindaco Dino Sterza che attualmente ricopre la carica di presidente del Consiglio comunale. Lo stesso Dino Sterza che, non a caso, sull’argomento si è all’epoca astenuto.

LEGGI ANCHE: Antenna di telefonia 5G a Coccorino, negativo il parere del legale

Joppolo: ditta a Coccorino senza mezzi e antenna Wind su sito del padre del vicesindaco

Joppolo: “rimpasto” in giunta e nuovi assessori

Comune di Joppolo, si dimette l’assessore Scaramozzino

top